Cassazione Penale, Ordinanza n. 08474/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. La decisione di merito resta quindi ferma quanto alla responsabilità per il tentato furto e al trattamento sanzionatorio, incluso il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. Ha dedotto due censure: primo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe valorizzato le sue precarie condizioni sociali; secondo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena, assumendo che la decisione fosse stata fondata solo sui precedenti penali, senza considerare ulteriori elementi favorevoli come le disagiate condizioni di vita. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la motivazione della Corte territoriale era congrua e che i numerosi precedenti penali per stupefacenti, furto e rapina giustificavano il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e l'esclusione del beneficio di cui all'art. 164 c.p.
Norme richiamate
Richiamati come base della responsabilità penale confermata in appello per il tentato furto.
Usato per affermare che l'elevato numero di precedenti penali escludeva l'accesso alla sospensione condizionale della pena.
Richiamato insieme al comma 2 n. 1 per fondare il diniego del beneficio della sospensione condizionale.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile o comunque infondata quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non presenti evidenti illogicità.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con assorbimento implicito degli altri.
- Un numero elevato di precedenti penali, specie per reati della stessa o di analoga natura, può legittimare un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e giustificare il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata quando i precedenti penali dell'imputato, per numero e tipologia, rendano incompatibile la prognosi favorevole richiesta per la concessione del beneficio.
- La deduzione di condizioni sociali o di vita disagiate non è sufficiente, da sola, a imporre la concessione dei benefici se il giudice di merito ha valorizzato elementi contrari ritenuti decisivi, come la reiterazione di precedenti specifici.
Come è indicizzato
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