Cassazione Penale, Ordinanza n. 33426/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale di Fermo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo in modo generico l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che, nel regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici vizi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, la censura sull'erronea qualificazione è ritenuta non ammissibile perché non riguarda una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, ma si risolve in una contestazione generica di errori valutativi in diritto non evidenti dal testo del provvedimento.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto non rientra nei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e non denuncia una qualificazione giuridica manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., dispone l'inammissibilità de plano e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Nel giudizio di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso quando ne ricorrono i presupposti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non esula ogni profilo di colpa.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile solo se la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; non sono deducibili errori valutativi in diritto non immediatamente desumibili dal provvedimento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento i motivi deducibili sono tassativi e non possono essere estesi in via interpretativa a doglianze generiche sulla qualificazione giuridica del fatto.
- La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando la qualificazione adottata sia manifestamente e palesemente incompatibile con il capo di imputazione, non quando si contesti un errore di valutazione non evidente dal testo della decisione.
- Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte può dichiararlo inammissibile de plano.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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