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Ordinanza

Ordinanza n. 1707/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, n. 303/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR per l’Emilia-Romagna, Sez. I, che aveva accolto il ricorso contro il mancato riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 14, comma 1, d.l. 75/2023, e provvedimento di nomina a dirigente aggiunto nella parte relativa all’indennità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dirigente penitenziario)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il provvedimento del 28 settembre 2023 con cui una dirigente penitenziaria di esecuzione penale esterna è stata nominata, per tre anni con decorrenza dal 2 ottobre 2023, Direttore aggiunto presso l’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Bologna, senza riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 14, comma 1, del d.l. 22 giugno 2023, n. 75. Il TAR aveva ritenuto che l’indennità spettasse anche ai dirigenti aggiunti, in quanto appartenenti alla qualifica dirigenziale, considerando il diverso livello di responsabilità già riflesso nella misura legislativamente prevista in relazione alla funzione esercitata. Il Ministero della Giustizia ha appellato la sentenza e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia, sostenendo che la disposizione, anche secondo il dato letterale, riconoscerebbe l’indennità soltanto al titolare dell’ufficio. L’amministrazione ha evidenziato che il dirigente aggiunto non esercita la direzione dell’ufficio, non dispone di capacità di spesa né del potere di impegnare l’ufficio verso l’esterno, salvo i casi di sostituzione, non assume la qualifica di datore di lavoro e svolge funzioni meramente suppletive o delegate. Ha inoltre sottolineato che tale figura è prevista soltanto per l’Ufficio Interdistrettuale, in ragione della particolare gravosità e complessità delle relative funzioni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione della sentenza del TAR. Con valutazione sommaria propria della fase cautelare e senza pregiudicare l’esame delle questioni di rito e di merito, ha ritenuto non positivamente apprezzabili il fumus boni iuris e il periculum in mora dedotti dal Ministero. In particolare, ha attribuito rilievo al fatto che alla dirigente appellata risultava comunque conferito un “incarico di direzione”, elemento non compatibile, allo stato degli atti e in sede cautelare, con la tesi ministeriale dell’estraneità della posizione alla previsione indennitaria. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità dell’appellata ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l’istanza cautelare proposta in appello per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

  • art. 14, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75

    È la disposizione sostanziale invocata per il riconoscimento dell’indennità spettante in relazione alla funzione dirigenziale; la questione controversa concerne la sua applicabilità anche al dirigente aggiunto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento europeo richiamato, la base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte appellata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza presuppone una valutazione positiva, seppure sommaria, sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; la mancata positiva apprezzabilità di tali presupposti conduce al rigetto dell’istanza.
  • Ai fini della valutazione cautelare sull’applicabilità di un’indennità collegata a una funzione dirigenziale, il conferimento formale di un incarico di direzione costituisce elemento rilevante, anche quando l’amministrazione deduca differenze rispetto alla titolarità piena dell’ufficio e l’assenza di autonomi poteri di spesa o di rappresentanza.
  • La decisione cautelare adottata sulla base di un esame sommario non pregiudica la successiva valutazione delle questioni di rito e di merito nel giudizio d’appello.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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