Cassazione Penale, Sentenza n. 41156/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) vizio di motivazione e inosservanza di legge rispetto alla qualificazione del fatto come indebito utilizzo di strumenti di pagamento (art. 493-ter c.p.), sostenendo che l'uso del bancomat fosse giustificato da rapporti precedenti e da un uso promiscuo del mezzo (conoscenza del PIN e versamenti sul conto); 2) omissione della Corte d'appello nel decidere sulla richiesta, formulata in appello, di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (perché assumeva una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, essendosi configurata una doppia conforme delle decisioni di merito). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello non ha affrontato né motivato la questione relativa all'applicabilità dell'art. 131-bis, per cui la sentenza è stata annullata in parte qua e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per valutare la sussistenza della causa di non punibilità. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 624, comma 2 c.p.p.
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen. (indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti)
Norma del reato contestato: la Corte ha confermato la condanna in merito al fatto, pur non essendo la sua valutazione sindacabile in Cassazione alla stregua di una rivalutazione del merito.
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
Causa di esclusione della punibilità invocata dall'imputato in appello; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso di decidere e di motivare su tale questione, giustificando l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame.
art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Criteri di ammissibilità dei motivi in Cassazione: la Corte ha richiamato che le critiche di merito non rientrano tra i profili di legittimità consentiti e che occorre specificare le doglianze nei termini previsti dall'art. 606.
art. 606, lett. c, cod. proc. pen. (manifesta illogicità della motivazione)
Richiamato come parametro per valutare le censure motivazionali: la Corte ha rilevato che non sussisteva una manifesta illogicità della motivazione che giustificasse l'esame del merito in Cassazione.
Norme procedurali richiamate per motivare la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti, in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini.
art. 624, comma 2, cod. proc. pen. (effetti dell'annullamento parziale)
Richiamato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso nel resto oltre la parte annullata; regolamenta gli effetti dell'annullamento parziale della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La Cassazione non puo' sostituirsi al giudice di merito: le censure che si riducono a una diversa valutazione del materiale probatorio, quando esista una doppia conforme, sono inammissibili.
- Se il giudice d'appello omette di decidere o di motivare su una specifica deduzione di diritto (es. richiesta di applicazione dell'art. 131-bis), la Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e rinviare per nuovo esame, poiché la valutazione richiede accertamenti di fatto riservati al merito.
- Le doglianze in Cassazione devono essere articolate secondo le fattispecie tassative dell'art. 606 c.p.p.; non sono ammesse lagnanze generiche o ricostruzioni alternative del fatto presentate come vizi di motivazione.
- La presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello che adottano gli stessi criteri) rafforza la chiusura della questione sul piano del merito in sede di legittimità, rendendo piu' difficile il sindacato della Cassazione sulla credibilità delle prove.
- Quando si intende ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità, occorre che la questione sia espressamente posta e adeguatamente motivata in sede di appello; il giudice d'appello deve trattarla esplicitamente o rischia il rinvio da Cassazione.
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