Cassazione Civile, Ordinanza n. 11783/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Una società conduttrice aveva stipulato un contratto di locazione commerciale relativo a un complesso immobiliare sito in due comuni della provincia di Latina. La società locatrice aveva intimato sfratto per finita locazione, sostenendo la cessazione del rapporto alla scadenza iniziale. La conduttrice si era opposta deducendo che il contratto si era rinnovato tacitamente per ulteriori sei anni per mancata tempestiva disdetta e, in via riconvenzionale, aveva chiesto l'indennità per la perdita di avviamento commerciale ex l. n. 392/1978. Il Tribunale aveva accolto la domanda di rilascio, rigettando le eccezioni e la domanda riconvenzionale; la Corte d'appello aveva respinto l'appello della conduttrice. In cassazione la società conduttrice ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma prima della decisione è intervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dai procuratori di tutte le parti muniti di potere, con richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta formalmente valida ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., disponendo la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che, per effetto dell'estinzione, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è efficace se formalmente perfetta e sottoscritta dai procuratori delle parti muniti del relativo potere.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente sottoscritta dai difensori muniti di potere, produce l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- L'estinzione del processo di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
- In presenza di rinuncia al ricorso accettata nei modi di legge, la Corte può dichiarare la compensazione delle spese del giudizio di cassazione se ciò sia richiesto dalle parti o risulti compatibile con la definizione del processo.
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