Cassazione Penale, Sentenza n. 20655/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: (i) la gravità indiziaria relativa al reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), sostenendo che la partecipazione fosse desunta solo da dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (Montemurro, Abbruzzese, Palmieri) prive di adeguati riscontri esterni e con profili di inattendibilità (es. tardività delle dichiarazioni di Montemurro, circolarità per legami coniugali tra due collaboratori); (ii) la mancata prova della provenienza delle risorse e della idoneità dei beni ad essere oggetto di misura di prevenzione in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), nonché la carenza di motivazione circa la finalità elusiva temporalmente (acquisti 2018, arresto di Porcaro nel 2019); (iii) l'illegittima contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 (agevolazione mafiosa) per mancata valutazione della natura soggettiva dell'aggravante; (iv) la non sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando l'uso esclusivo dei precedenti penali e della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., senza considerare il decorso del tempo e la non specificità dei precedenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale immune da vizi logici e giuridici: la partecipazione del Caputo all'associazione mafiosa è stata ritenuta provata da convergenti dichiarazioni dei collaboratori corredate da specificità (partecipazione a riunione del 2014, gestione della sicurezza dei locali, riparto dei proventi), non meramente generiche; la responsabilità per intestazione fittizia di beni (art. 512-bis) è confermata da servizi di pedinamento, intercettazioni e conversazioni che dimostrano la disponibilità dei mezzi da parte di Porcaro nonché il ruolo del Caputo quale formalmente intestatario; la finalità elusiva è ricostruita in ragione della consapevolezza della caratura criminale di Porcaro e dell'idoneità oggettiva delle condotte a sottrarre beni a misure di prevenzione (con richiamo alla giurisprudenza che ammette la fattispecie anche se i beni non provengono da reato); l'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) è stata correttamente applicata in considerazione dell'idoneità della condotta a favorire l'attività del sodalizio; la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. non è stata superata dal mero decorso del tempo, che, in assenza di elementi specifici e significativi di allontanamento dal sodalizio, ha valenza neutra. Conseguentemente è stata confermata la custodia cautelare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
associazione di tipo mafioso
La Corte ha ritenuto che la convergenza di dichiarazioni di collaboratori, se specifiche e descrittive di comportamenti individualizzati (riunioni, gestione attività illecite, riparto proventi), può costituire quadro indiziario grave per la custodia cautelare
trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia)
La norma può essere integrata anche per beni non provenienti da reato: la ratio è prevenire operazioni idonee ad eludere misure di prevenzione; intercettazioni, pedinamenti e conversazioni che evidenziano la disponibilità reale dei beni sono elementi indiziari validi
art. 416-bis, comma 1 c.p. (circostanza aggravante)
L'aggravante ha natura soggettiva (dolo specifico) ma può essere ritenuta sulla base dell'idoneità oggettiva della condotta ad agevolare l'associazione (es. messa a disposizione di mezzi per la libertà di movimento di un capo)
presunzione relativa di pericolosità sociale
La presunzione può essere superata solo con elementi oggettivi e concreti che dimostrino un effettivo e irreversibile allontanamento dall'organizzazione; il mero decorso del tempo, se non significativo e non accompagnato da altri elementi, ha valenza neutra
art. 648, 648-bis, 648-ter c.p.
reati richiamati in relazione alle esigenze dell'associazione (es. ricettazione, riciclaggio)
Richiamati come reati utili alla commissione delle attività dell'associazione; la Corte prende atto che l'intestazione dei beni poteva agevolare la commissione o l'occultamento di tali reati ma valorizza principalmente l'idoneità a sottrarre beni a misure di prevenzione
Massime di principio
- La convergenza di più dichiarazioni di collaboratori di giustizia può costituire base sufficiente per misure cautelari se le dichiarazioni sono specifiche e descrivono comportamenti individualizzati rilevanti per l'apporto del soggetto all'associazione.
- La tardività temporale di una dichiarazione di collaborazione (oltre i 180 giorni) non invalida automaticamente l'attendibilità: occorre contestualizzare e valutare la presenza di riscontri esterni e la criticità può essere rilevata solo con censure specifiche e fondate.
- Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia) è finalizzato a prevenire operazioni elusive di misure di prevenzione e può configurarsi anche se i beni non derivano da reato, quando risulta l'intento o l'idoneità della condotta a sottrarre beni a possibili provvedimenti.
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede dolo specifico ma può essere desunta dall'oggettiva idoneità della condotta a favorire l'attività dell'associazione (es. mettere a disposizione mezzi che consentono libertà di movimento a capi mafiosi).
- Il mero decorso del tempo (c.d. tempo silente) ha valore neutro ai fini cautelari: per superare la presunzione di pericolosità è necessario produrre elementi concreti e oggettivi che dimostrino un effettivo e stabile allontanamento dal contesto criminale.
- Le censure generiche e aspecifiche in Cassazione sono spesso inammissibili: per ottenere accoglimento è necessario un confronto critico puntuale con la motivazione impugnata e l'indicazione di errori logico-giuridici specifici.
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