Cassazione Penale, Ordinanza n. 16593/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle prove rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi favorevoli alla sua posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità, poiché la motivazione della sentenza impugnata era immune da vizi logici e giuridici. Ha inoltre giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua e che il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il fatto è stato qualificato come furto in abitazione aggravato, già ritenuto integrato nei giudizi di merito e confermato in cassazione.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma congrua, purché il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e alternativa ricostruzione del fatto o una diversa ponderazione delle prove, attività riservate in via esclusiva al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo quando presenti vizi logici o giuridici rilevanti; una motivazione congrua e priva di manifeste illogicità esclude l'accoglimento del motivo.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.
Come è indicizzato
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