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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39638/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di furto di energia elettrica e aveva ritenuto valida la contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. L'unico motivo proposto in cassazione deduceva la violazione di legge per aver ritenuto correttamente contestata e integrata in fatto tale aggravante (destinazione del bene a pubblico servizio mediante allaccio alla rete di distribuzione).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale che ha applicato l'aggravante dell'art. 625, n. 7 (e n. 2) cod. pen., sulla base della condotta consistente in un allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione ENEL tramite derivazione occultata e interruttore permanente, con sottrazione di energia per il periodo indicato (1.4.2016-25.3.2021) per circa 195.115 kW e danno quantificato in euro 36.321. La Cassazione ha richiamato orientamenti di legittimità secondo cui l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione vale a configurare la destinazione del bene (energia) a servizio pubblico e quindi l'aggravante; ha inoltre precisato che la qualificazione come "servizio pubblico" richiede verifica giuridica, ma che la descrizione dell'allaccio alla rete nel capo di imputazione è sufficiente a contestare l'aggravante. Il ricorso è pertanto rigettato e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (nn. 2 e 7)

    La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante n.7 quando il furto di energia avviene mediante allacciamento abusivo alla rete di distribuzione, in quanto l'energia risultante destinata alla rete è riconducibile a un bene finalizzato a un servizio pubblico. L'aggravante n.2 (uso di violenza sulle cose) è stata altresì contestata e confermata.

  • art. 625 n. 7-bis cod. pen.

    Richiamato per chiarire che la qualificazione di 'servizio pubblico' rileva soprattutto quando la gestione è affidata a soggetto pubblico o a privato in regime di concessione; conferma l'attenzione alla natura del gestore e del regime di erogazione.

  • art. 624 ultimo comma cod. pen.

    Ricondotto nella motivazione per spiegare che la procedibilità d'ufficio del reato può dipendere dalla qualificazione del bene come attinente a un servizio pubblico e dalla specifica formulazione normativa vigente.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione a un motivo di impugnazione che chiedeva la non applicabilità di taluni presupposti per misure alternative; la Corte ha ritenuto che, per la significativa entità dell'energia sottratta e il rilevante valore economico, i presupposti di favore richiamati non erano applicabili.

  • art. 616 c.p.p.

    La norma è stata applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il furto di energia realizzato tramite allacciamento diretto alla rete di distribuzione è idoneo, di norma, a integrare l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, perché la rete e la distribuzione sono funzionalmente riconducibili a un servizio pubblico.
  • La qualificazione del bene come "destinato a pubblico servizio" richiede una valutazione giuridica sulla natura dell'attività di erogazione e sulla forma di gestione (pubblica o in concessione), ma la descrizione nel capo di imputazione di un allaccio diretto alla rete del gestore è generalmente sufficiente a contestare l'aggravante.
  • Quando il furto è commesso mediante manomissione del contatore e predisposizione di derivazioni occulte (interruttori murati, collegamenti interni), la prova materiale della manomissione rafforza la contestazione dell'aggravante e l'esercizio dell'azione penale d'ufficio.
  • L'entità dell'energia sottratta e il valore economico del danno influenzano l'applicabilità di misure di favore (es. alcuni istituti di riduzione o sospensione della pena); valori rilevanti possono escludere tali benefici.
  • In casi simili è importante documentare: modalità tecniche dell'allaccio, persistenza nel tempo, quantificazione dei prelievi/valore economico e relazione con la rete di distribuzione del gestore per sostenere la configurazione dell'aggravante e la procedibilità d'ufficio.

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