Cassazione Penale, Ordinanza n. 27970/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. dal Tribunale di Como, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto: in particolare, ha sostenuto che il giudice non avesse riqualificato la condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte rileva però che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio dedotto non rientra in tali ipotesi e, comunque, la dedotta erronea qualificazione non appariva con immediata evidenza e in modo palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione.
Norme richiamate
richiamato come base del giudizio di patteggiamento, cioè della sentenza applicativa di pena oggetto di ricorso
individua in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza
menzionata come fonte di modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., entrata in vigore il 3 agosto 2017
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma invocata dal ricorrente per sostenere la necessità di una diversa qualificazione giuridica del fatto in materia di stupefacenti
richiamati per indicare il rito del patteggiamento
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure deducibili in cassazione sono soltanto quelle espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tale catalogo è inammissibile.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile nel patteggiamento solo quando l'errore sia immediatamente percepibile e la qualificazione adottata sia palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
- Il controllo di legittimità sulla qualificazione giuridica nel patteggiamento non può trasformarsi in una rivalutazione del merito o in una diversa lettura degli elementi fattuali non macroscopicamente incompatibili con l'imputazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di patteggiamento, la doglianza relativa alla mancata riqualificazione del fatto è inammissibile se non evidenzia un errore di qualificazione connotato da immediata e manifesta evidenza.
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