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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26111/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bologna che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'accusa è per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990: il 5 dicembre 2023 era stato trovato in possesso di circa 141 grammi di cocaina, bilancino e appunti. Nel ricorso si deduce un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata perché, secondo il difensore, essa si limita a riproporre argomentazioni già valutate in sede di riesame anziché valutare in termini di attualità le nuove circostanze, come la condanna in appello a pena superiore a sei anni e il lungo periodo di custodia, nonché la volontà dell'imputato di prendersi cura della figlia adolescente convivendo con la madre.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorrente abbia semplicemente reiterato le stesse censure già svolte in appello senza contrastare le argomentazioni del Tribunale; il controllo di legittimità è stato limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione adeguata. Il Tribunale aveva motivato il rigetto osservando la persistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 (conferma della pericolosità sociale alla luce della condanna in appello a oltre sei anni), la continuità del fatto con precedenti condanne (anche remote), l'inidoneità dell'appartamento proposto quale domicilio (è lo stesso luogo dove era stata detenuta la cocaina) e l'assenza di elementi nuovi idonei a far ritenere che la misura domiciliare sarebbe stata osservata. È stata confermata la non illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e). In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata delegata agli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; richiamata per identificare il reato contestato (detenzione ai fini di spaccio di cocaina).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti nella sintesi del ricorso e nella esposizione dei motivi, indicando l'obbligo di sinteticità delle censure in Cassazione.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. (modificato)

    Norma processuale richiamata per segnalare che il ricorso è stato trattato con procedura scritta ai sensi della nuova formulazione normativa.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione imposti al giudice di merito; la Corte verifica che tali obblighi siano stati adempiuti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che individua le esigenze cautelari (accertamento, cautela, prevenzione); la Corte ha ritenuto che perdurino tali esigenze, giustificando la custodia cautelare in carcere.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al vizio di motivazione per illogicità: la Corte ha ritenuto che non sussista una illogicità manifesta della motivazione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della sanzione economica alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in merito agli adempimenti della cancelleria dopo la decisione.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione delle decisioni cautelari è limitato: verifica solo l'adempimento degli obblighi motivazionali del giudice di merito, non una rivalutazione dei fatti.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari è necessario allegare e documentare elementi nuovi e concreti, non già le stesse argomentazioni già valutate e respinte in precedenti gradi.
  • La presenza di una condanna detentiva confermata in grado di appello e il rinvenimento di ingente quantitativo di stupefacente sono elementi fortemente indicativi della persistenza delle esigenze cautelari (prevenzione e pericolosità sociale).
  • La proposta di domicilio coincide con il luogo del reato o del rinvenimento della sostanza può rendere la misura domiciliare inidonea rispetto alle esigenze cautelari; è preferibile proporre soluzioni abitative differenti e con garanzie di controllo.
  • Elementi di natura familiare (es. cura di figli, convivenza con genitori) devono essere provati e dimostrare effettiva idoneità a prevenire il rischio di reiterazione del reato; non bastano affermazioni generiche.
  • In fase di impugnazione cautelare, è utile produrre prove documentali nuove (attestazioni di lavoro stabile, percorsi di recupero terapeutico, certificazioni di supporto sociale, cambi di residenza) che attestino un mutamento delle condizioni di fatto.

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