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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15184/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui veniva contestata la tenuta incompleta del registro di carico e scarico dei rifiuti, per la mancata indicazione della classe di pericolosità in tre annotazioni. I ricorrenti avevano opposto l'ingiunzione, ma il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano ritenuto integrata la violazione prevista dall'art. 258, comma 2, del d.lgs. 152/2006, escludendo l'applicazione della sanzione più lieve di cui al comma 5. In cassazione veniva dedotta violazione/falsa applicazione dell'art. 258, commi 2 e 5, sostenendo che l'omissione riguardasse una sola voce formale, poiché il codice CER, la descrizione del rifiuto, lo stato fisico e la classe di pericolosità risultavano dai formulari di identificazione, idonei a integrare o supplire l'incompletezza del registro.

La decisione

La Corte rileva preliminarmente l'inammissibilità del controricorso dell'ente resistente per tardivo deposito. Accoglie poi il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. La Corte di rinvio dovrà verificare se, nel caso concreto, la mancanza della sola indicazione della classe di pericolosità nel registro di carico e scarico, pur in presenza degli altri dati essenziali e dei formulari contenenti quell'informazione, consenta l'applicazione della sanzione ridotta prevista dall'art. 258, comma 5, d.lgs. 152/2006. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 190 d.lgs. 152/2006

    disciplina l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti da parte dei soggetti obbligati.

  • art. 258 d.lgs. 152/2006, comma 2

    si applica alla condotta di omessa o incompleta tenuta del registro quando manchi del tutto la registrazione o l'aggiornamento delle operazioni.

  • art. 258 d.lgs. 152/2006, comma 5

    prevede la sanzione più lieve per indicazioni formalmente incomplete o inesatte, quando le informazioni siano comunque ricostruibili da altri documenti o scritture, inclusi i formulari di identificazione dei rifiuti.

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso è dichiarato inammissibile per tardivo deposito oltre il termine previsto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale della censura di violazione o falsa applicazione di legge dedotta nel ricorso.

Massime di principio

  • In materia di registri di carico e scarico dei rifiuti, la totale omissione della registrazione delle operazioni integra la violazione sanzionata dalla disciplina più grave; la mera incompletezza formale di una voce non coincide automaticamente con tale ipotesi.
  • La sanzione ridotta trova applicazione quando le informazioni mancanti nel registro siano comunque desumibili in modo corretto e completo da altri documenti obbligatori, come i formulari di identificazione dei rifiuti o le ulteriori scritture tenute per legge.
  • Nel valutare la qualificazione dell'illecito, il giudice di merito deve confrontarsi con il contenuto concreto della documentazione prodotta e con la possibilità di ricostruire per relationem i dati mancanti, non potendo limitarsi a richiamare precedenti riferiti a un quadro normativo diverso o a omissioni integrali.
  • Ai fini della corretta applicazione dell'art. 258 d.lgs. 152/2006, occorre distinguere tra incompletezza sostanziale del registro e incompletezza solo formale, verificando se l'assetto documentale complessivo consenta o meno la piena tracciabilità dell'operazione.
  • Un controricorso depositato oltre il termine di legge è inammissibile, anche se tempestivamente notificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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