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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11713/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la decisione impugnata quanto alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e alla confisca del denaro in sequestro disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Venezia che lo aveva condannato per il reato in materia di stupefacenti. Il ricorso riguardava esclusivamente la confisca del denaro sottoposto a sequestro e poi confiscato ai sensi dell'art. 240-bis c.p. La Corte rileva che il motivo riproponeva censure già esaminate dai giudici di merito e, inoltre, era privo di interesse perché la difesa sosteneva che il denaro confiscato appartenesse a un soggetto diverso dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti; il testo non specifica la condotta contestata oltre al mero richiamo alla disposizione.

  • art. 240-bis c.p.

    Norma richiamata quale base della confisca del denaro sequestrato; la Corte non entra nel merito della legittimità della confisca, ma ne rileva l'impugnazione inammissibile per riproposizione di censure già esaminate e per carenza di interesse.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito, senza offrire argomenti nuovi o specifiche ragioni di critica alla decisione impugnata.
  • Manca l'interesse a impugnare la confisca quando la stessa linea difensiva prospettata dal ricorrente esclude la titolarità del bene in capo al ricorrente stesso e la attribuisce a un terzo, poiché la doglianza non può tradursi in un'utilità concreta per chi ricorre.
  • Quando il ricorso investe esclusivamente la misura patrimoniale e non contesta in modo ammissibile l'accertamento già compiuto nei gradi di merito, la Corte può dichiararlo inammissibile senza affrontare il merito della confisca.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConfisca

Testo integrale

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