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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00297/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la decisione del Tribunale di Salerno che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di evasione (25 giugno 2022) e aveva concesso la sospensione condizionale della pena di 8 mesi. Il motivo unico del ricorso è la violazione ed erronea applicazione delle norme relative alla sospensione condizionale della pena (art. 164 cod. pen.), in quanto sul certificato penale dell'imputato risultavano precedenti condanne definitive che ostavano al riconoscimento del beneficio: una condanna del 23/04/2019 (pena inizialmente sospesa, poi revocata il 23/01/2024) e una condanna del 17/10/2022 con pena non sospesa. Il Procuratore generale ha quindi dedotto che il Tribunale non avrebbe potuto accordare la sospensione alla luce di tali precedenti

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che, alla data della decisione sul beneficio, sussistevano precedenti condanne definitive ostative: (i) condanne a pene detentive non sospese che costituiscono ostacolo secondo l'art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen.; (ii) il cumulo delle pene determinava il superamento dei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen., ostativo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 164. Per questi motivi la disposizione relativa alla sospensione condizionale è stata eliminata dalla sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., senza rinvio

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che la sospensione condizionale non può essere concessa se sussistono precedenti condanne definitive ostative: in particolare condanne a pena detentiva non sospesa (comma 2, n.1) o il superamento dei limiti di pena previsti dall'art. 163 a seguito del cumulo delle pene (ultimo comma)

  • art. 163 cod. pen.

    La norma sui limiti di pena per il cumulo è stata richiamata per verificare che, sommando la pena inflitta con quelle di precedenti condanne, si superino i limiti che consentirebbero la concessione della sospensione; il superamento di tali limiti è ostativo al beneficio

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Applicata per disporre l'annullamento senza rinvio della parte della sentenza relativa al riconoscimento della sospensione condizionale, quando l'errore è eliminabile senza necessità di ulteriore accertamento di merito

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 46586 del 01/10/2015)

    Principio richiamato secondo cui per "precedente condanna" si intende qualsiasi condanna divenuta definitiva prima della decisione sul beneficio, senza rilevanza del momento di consumazione del reato oggetto del giudizio; principio esteso dalla Corte al caso in esame

Massime di principio

  • Per "precedente condanna" rileva lo stato della sentenza al momento della decisione sul beneficio: qualsiasi condanna divenuta definitiva antecedente alla decisione ostacola il riconoscimento della sospensione, indipendentemente dalla data di consumazione del reato
  • La sospensione condizionale della pena è incompatibile con precedenti condanne a pene detentive non sospese (art. 164, comma 2, n. 1 cod. pen.)
  • Se il cumulo delle pene (precedenti più quella nuova) supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., ciò costituisce un ulteriore motivo ostativo alla sospensione condizionale (art. 164, ultimo comma)
  • La revoca di una sospensione precedente rende quella condanna efficace ai fini dell'impedimento al beneficio, se la revoca è intervenuta prima della decisione sul nuovo beneficio
  • Quando la Corte ritiene che il beneficio sia stato erroneamente concesso e l'errore sia eliminabile senza nuovi accertamenti di fatto, può annullare senza rinvio la parte della decisione che ha riconosciuto il beneficio (art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.)
  • In casi simili il giudice deve sempre verificare il certificato dei precedenti e la situazione definitiva delle condanne prima di concedere la sospensione condizionale; l'omessa verifica può determinare l'annullamento parziale della sentenza

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