Sentenza del 18/10/2021 n. 28648 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la deducibilità di costi e la detraibilità dell'IVA per l'anno 2005, ritenendo oggettivamente inesistenti le operazioni documentate da fatture di acquisto emesse da più società (Sider Piani s.r.l., SPM s.p.a., Fer. Com. Metalli s.r.l.). Il giudizio verteva sul corretto riparto dell'onere della prova e sulla valutazione degli elementi presuntivi prodotti dall'Amministrazione (assenza di struttura organizzativa delle emittenti, inesistenza di versamenti IVA, collegamenti societari, carenza di mezzi di trasporto del vettore, ecc.), nonché sulla sufficienza della prova contraria offerta dalla società resistente (bonifici bancari e scritture contabili).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto e rinviando la causa alla stessa in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che il giudice del gravame abbia errato nella valutazione degli oneri probatori: l'Amministrazione poteva assolvere il proprio onere anche mediante un insieme di elementi presuntivi (se dotati di gravità, precisione e concordanza) e non era obbligata a dimostrare la movimentazione fisica dei beni; la mancanza di idonea struttura organizzativa delle società emittenti e del vettore è elemento indiziario rilevante. Viceversa, la prova contraria del contribuente non può consistere solo nei bonifici bancari o nella regolarità formale delle scritture. La sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio rinviato per nuovo esame e liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Attribuisce rilievo alle presunzioni in materia di IVA: l'Amministrazione può fondare l'accertamento su elementi indiziari che dimostrino l'inesistenza delle operazioni e da tali presunzioni può derivare il mancato riconoscimento della detrazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18, 19, art. 21, comma 7
Norme in materia di fatturazione e detrazione IVA: la contestazione dell'inesistenza delle operazioni comporta il disconoscimento del diritto alla detrazione, e la normativa sulle fatture è rilevante per valutare la fondatezza delle detrazioni.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente all'Amministrazione l'uso di elementi indiziari e presunzioni ai fini dell'accertamento tributario; elementi indiziari gravi, precisi e concordanti possono costituire prova idonea dell'inesistenza dell'operazione.
Regola il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione (anche con presunzioni), e successivamente grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria dell'effettiva esecuzione dell'operazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva di operazioni, può assolvere il proprio onere probatorio mediante elementi presuntivi valutati nel loro insieme, purché presentino i caratteri di gravità, precisione e concordanza.
- La mancanza di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze) del soggetto che ha emesso la fattura e la carenza di mezzi del vettore sono elementi indiziari rilevanti e possono, insieme ad altri indizi, consentire di inferire l'inesistenza materiale dell'operazione.
- L'Amministrazione non è tenuta a provare la 'movimentazione fisica' dei beni come unico modo per dimostrare l'inesistenza; la prova può essere costruita su più elementi indiziari documentali e fattuali.
- Una volta che l'Amministrazione ha fornito presunzioni idonee, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione dell'operazione: la sola esibizione di fatture, scritture formali o bonifici bancari non è di per sé sufficiente a superare le presunzioni.
- In tema di IVA, non è necessario per l'Amministrazione provare la consapevolezza fraudolenta del destinatario della fattura: accertata l'inesistenza dell'operazione, la buona fede del contribuente non opera come causa di esclusione.
- Il giudice deve valutare singolarmente e complessivamente gli indizi prodotti dall'Amministrazione, motivando sul loro grado di gravità, precisione e concordanza, e solo successivamente valutare la prova contraria offerta dal contribuente.
- Per il contribuente è necessario, in presenza di contestazioni di inesistenza oggettiva, documentare in modo probante la concreta esecuzione dell'operazione (documenti di trasporto datati e riconducibili, conferme del fornitore, riconciliazioni di magazzino, prove di effettiva consegna/produzione), non limitandosi ai mezzi di pagamento.
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