Cassazione Penale, Ordinanza n. 04924/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. per reati tributari ex art. 2 d.lgs. 74/2000, commessi in Sorrento tra il 10 settembre 2015 e il 14 novembre 2019, con pena di un anno e otto mesi di reclusione. In cassazione ha dedotto due motivi, esaminati congiuntamente: mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse omesso di valorizzare elementi favorevoli e avesse illegittimamente escluso il beneficio, nonostante le asserite difficoltà familiari e di salute. La Corte di appello aveva invece evidenziato che il comportamento successivo al reato era già stato considerato ai fini della speciale attenuante tributaria di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74/2000, che le violazioni erano state reiterate per cinque annualità, con rilevante evasione, e che le difficoltà addotte non spiegavano la sistematicità delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione di merito sul trattamento sanzionatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica, avendo la Corte territoriale valorizzato elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche. È stato inoltre ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice di merito può fondare il diniego anche su un solo elemento ritenuto prevalente ex art. 133 c.p., e che nei reati tributari non può essere valorizzata due volte la medesima condotta successiva al reato, già impiegata per riconoscere l'attenuante speciale tributaria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice dei reati tributari contestati all'imputato, richiamata come base della condanna confermata in appello
art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
la condotta successiva all'illecito, rilevante ai fini dell'attenuante speciale tributaria, non può essere valorizzata nuovamente per concedere le attenuanti generiche
il giudice può fondare il giudizio sulle attenuanti generiche anche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dalla norma
norma sulle attenuanti generiche, la cui concessione è rimessa alla valutazione di merito se adeguatamente motivata
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, il giudizio del giudice di merito è un giudizio di fatto e la relativa motivazione è insindacabile in cassazione se non contraddittoria e se dà conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli di cui all'art. 133 c.p., purché la motivazione sia razionale e non meramente apparente.
- Nei reati tributari, la condotta successiva al reato già utilizzata per ottenere l'attenuante speciale prevista dal d.lgs. 74/2000 non può essere ulteriormente spesa, in via duplicata, per sostenere anche il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazioni logicamente coerenti e complete.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04859/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04864/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04865/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04866/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04867/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04869/2026 del 06/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →