Cassazione Penale, Ordinanza n. 03156/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato di energia elettrica. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: erronea applicazione di legge e mancanza della condizione di procedibilità, assumendo che l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. fosse stata erroneamente ritenuta contestata in fatto, poiché non sarebbero stati presenti i presupposti dell'esposizione dei beni alla pubblica fede. La doglianza era, secondo la Corte, sostanzialmente riproduttiva delle censure già formulate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza di appello, risultando meramente reiterativo di una censura già respinta in secondo grado. Inoltre ha richiamato il principio per cui, nel furto di energia elettrica, l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può ritenersi contestata in fatto e valorizzata in sentenza senza formula espressa, poiché l'energia elettrica è bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. Conseguentemente, il reato era procedibile d'ufficio. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma primo, n. 7, c.p.
Nel furto di energia elettrica l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può ritenersi contestata in fatto e applicata senza una formulazione espressa specifica, perché l'energia elettrica è bene destinato a un pubblico servizio.
Il fatto sostanziale contestato è un furto di energia elettrica, qualificato come furto aggravato.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte richiama la fattispecie aggravata del furto per valorizzare la contestazione dell'aggravante in fatto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza critica specifica, le stesse doglianze già formulate in appello e motivatamente disattese dal giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità non può essere sollecitato mediante censure generiche di carenza o illogicità della motivazione, se la sentenza impugnata presenta una motivazione lineare, congrua e priva di evidenti contraddizioni.
- Nel furto di energia elettrica, la circostanza aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede può essere ritenuta contestata in fatto e applicata in sentenza anche senza una specifica formulazione testuale, quando il bene sottratto è funzionalmente destinato a un pubblico servizio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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