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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31979/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per gli anni 2006/2007 emesso dal Comune nei confronti di una fondazione Onlus proprietaria di immobili nei quali venivano svolte attività assistenziali e sanitarie. In sede di rinvio, la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della fondazione, ritenendo applicabile l'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali e sanitarie non commerciali, valorizzando soprattutto il rapporto di convenzione con l'ASL, l'assenza di posti letto a pagamento e la destinazione di eventuali utili al miglioramento della struttura. Il Comune ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/2005, sostenendo che l'esenzione era stata riconosciuta senza prova concreta dello svolgimento di attività assistenziale e sanitaria con modalità non commerciali; con il secondo ha denunciato vizio di motivazione e erronea valutazione dell'onere della prova, lamentando che la CTR non avesse adeguatamente accertato in concreto le modalità di esercizio dell'attività e avesse fondato la decisione su ragionamenti apodittici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non avesse correttamente applicato il quadro normativo e giurisprudenziale sull'esenzione ICI, perché aveva desunto la non commercialità dell'attività svolta sulla base di elementi non decisivi, senza verificare in concreto che le prestazioni fossero rese in modo gratuito o semigratuito e non secondo modalità di mercato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L'esenzione ICI per gli immobili destinati ad attività assistenziali, sanitarie e analoghe richiede non solo il requisito soggettivo dell'ente non commerciale, ma anche che l'attività sia svolta nell'immobile con modalità non commerciali.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203

    La disciplina va letta alla luce dell'evoluzione normativa che impone di escludere l'esenzione quando l'attività, pur socialmente connotata, incida sul mercato come attività economica.

  • art. 39 d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Norma che ha sostituito il comma 2-bis e si inserisce nel quadro interpretativo che limita l'esenzione alle attività non commerciali.

  • art. 107, paragrafo 1, TUE

    L'esenzione non può essere riconosciuta se si traduce in un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell'Unione.

  • art. 87, ora art. 73, comma 1, lett. c), TUIR

    Il requisito soggettivo dell'ente non commerciale è necessario ma non sufficiente per l'esenzione.

  • art. 53 Cost.

    L'esenzione opera come fatto impeditivo della generale soggezione al dovere di contribuzione e deve essere provata dal contribuente che la invoca.

Massime di principio

  • In tema di esenzioni ICI per immobili destinati ad attività assistenziali o sanitarie, il contribuente deve provare non solo la natura dell'attività svolta, ma anche che essa sia esercitata, nel caso concreto, con modalità non commerciali.
  • La mera qualifica non lucrativa dell'ente, o la sola esistenza di una convenzione con il servizio sanitario pubblico, non è sufficiente a fondare l'esenzione se l'attività resta economicamente rilevante e remunerata secondo logiche di mercato.
  • Il giudice di merito deve accertare in concreto le modalità di svolgimento dell'attività, senza limitarsi a dati documentali astratti o a presunzioni tratte dalla sola tipologia del servizio prestato.
  • L'esenzione fiscale non può essere riconosciuta quando, per le modalità effettive di esercizio, l'attività incide sulle condizioni di mercato e si traduce in un vantaggio assimilabile a un aiuto di Stato incompatibile con il diritto unionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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