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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11331 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva confermato la sanzione complessiva di Euro 7.619,94 per l'omessa effettuazione e il mancato versamento delle ritenute Irpef relative a compensi corrisposti fuori busta, per complessivi Euro 33.450,91, a tre dipendenti e due collaboratori occasionali. I motivi riguardavano: la presunta nullità dell'atto per mancata indicazione di aliquote, scaglioni e detrazioni; la dedotta duplicazione d'imposta, poiché alcuni percipienti avevano già definito e pagato i propri accertamenti; l'omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione delle sanzioni mediante applicazione del cumulo giuridico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha rilevato l'inammissibilità dei motivi per quesiti di diritto inadeguati ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, perché generici e non collegati alle specificità della controversia. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili anche per difetto di specificità, poiché non censuravano l'autonoma motivazione della C.T.R. secondo cui l'atto riguardava esclusivamente l'irrogazione di sanzioni e non l'accertamento di una maggiore imposta. La Corte ha inoltre chiarito che un atto sanzionatorio non deve indicare le aliquote, gli scaglioni e le detrazioni dell'imposta evasa, ma deve rispettare i requisiti del D.Lgs. n. 472/1997, art. 16. Il pagamento effettuato dai sostituiti non elimina la violazione commessa dal sostituto d'imposta e non determina duplicazione della sanzione. Il terzo motivo è stato respinto perché la C.T.R. aveva esaminato la richiesta di applicazione del cumulo e aveva ritenuto applicata la misura più favorevole. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.600,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    La disposizione è stata invocata dalla società per sostenere la nullità dell'atto per carenza di indicazione delle aliquote, degli scaglioni e delle detrazioni. La Corte ha ritenuto la censura inconferente perché l'atto era qualificato come atto di irrogazione di sanzioni e non come accertamento di maggiore imposta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta duplicazione d'imposta. La Corte ha escluso che il pagamento dell'imposta da parte dei percipienti eliminasse la violazione del sostituto d'imposta, rilevante ai fini sanzionatori.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12

    Disciplina il cumulo giuridico e il trattamento sanzionatorio in presenza di più violazioni. La Corte ha ritenuto che la C.T.R. avesse esaminato la questione e applicato concretamente il criterio più favorevole al contribuente.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16

    Individua i requisiti formali dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni. Per la Corte, tali requisiti sono diversi dall'indicazione delle aliquote e degli scaglioni dell'imposta, che non è necessaria in un atto esclusivamente sanzionatorio.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale applicabile, quesiti di diritto specifici, pertinenti e collegati alla concreta fattispecie. Quesiti generici, astratti, tautologici o circolari determinano l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La Corte ha escluso la violazione perché la C.T.R. aveva espressamente esaminato la richiesta di rideterminazione delle sanzioni.

Massime di principio

  • Quando l'atto impugnato è qualificabile come esclusiva irrogazione di sanzioni, non è necessariamente richiesta l'indicazione dettagliata di aliquote, scaglioni e detrazioni dell'imposta: occorre verificare soprattutto il rispetto dei requisiti propri dell'atto sanzionatorio.
  • Il pagamento dell'imposta da parte del percettore o sostituito non cancella automaticamente la violazione del sostituto d'imposta che non abbia effettuato o versato le ritenute; pagamento dell'imposta e responsabilità sanzionatoria possono restare distinti.
  • Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve confrontarsi con tutte le autonome ragioni della sentenza impugnata. Se una ratio decidendi non viene specificamente censurata, il motivo può risultare inammissibile o comunque non decisivo.
  • I quesiti di diritto, quando richiesti dalla disciplina applicabile, devono descrivere i fatti rilevanti, la soluzione adottata dal giudice e la diversa regola giuridica invocata; formulazioni astratte o generiche non sono sufficienti.
  • La mancata applicazione del cumulo giuridico non può essere dedotta come omessa pronuncia se il giudice ha esaminato la questione e ha motivato, anche sinteticamente, sulla misura delle sanzioni e sull'applicazione del trattamento più favorevole.

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