Cassazione Penale, Sentenza n. 17204/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando il fatto da ricettazione a furto aggravato (artt. 624 e 625 n.7 c.p.) e condannando l'imputato. Il Procuratore Generale deduceva la maturazione della prescrizione del reato già prima della sentenza di primo grado e la mancata rilevazione d'ufficio della causa di estinzione del reato da parte della Corte d'appello. Il difensore dell'imputato aveva anch'egli proposto ricorso deducendo, tra l'altro, la mancata prova della provenienza furtiva del bene e la prescrizione in relazione alla riqualificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi connessi alla prescrizione. Ha ritenuto che la riqualificazione del fatto come furto aggravato ex artt. 624 e 625 n.7 c.p. determinasse un termine ordinario di prescrizione di 6 anni, aumentabile di un terzo (art.63, comma 4 c.p.) fino a 8 anni, e poi aumentabile della metà per la recidiva ai sensi dell'art.161 c.p. fino a 12 anni. Considerata la data del fatto (22.10.2009), il termine complessivo risultava già decorso alla data della sentenza di appello del 30.11.2021. Non essendo emersa la prova evidente della non colpevolezza, la Corte ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art.620, lett. a) cod. proc. pen.
Norme richiamate
Definisce il reato di furto; la Corte ha ritenuto il fatto riconducibile al furto, con conseguente applicazione del relativo termine di prescrizione.
Aggravante specifica del furto (commesso in esercizio commerciale); è stata considerata la circostanza piu grave e ha inciso sulla determinazione del termine di prescrizione.
Norma sulla ricettazione: iniziale qualificazione del fatto in primo grado era sotto questa fattispecie, ma la Corte d'appello ha riqualificato il fatto come furto.
Regola il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale: quando più aggravanti dello stesso tipo concorrano si applica l'aumento massimo previsto (un terzo). La Corte ha applicato tale limite per il calcolo dell'aumento del termine di prescrizione.
Stabilisce i termini ordinari di prescrizione in relazione alla pena edittale; è stato utilizzato per determinare il termine base (6 anni per il furto aggravato) e la successiva modulazione.
Prevede l'aumento della pena per la recidiva; la Corte ha aumentato il termine di prescrizione della metà per la recidiva contestata, influendo sul periodo complessivo di prescrizione.
Stabilisce l'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato; la Cassazione ha richiamato questo principio nel dichiarare estinto il reato per prescrizione.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; è stata richiamata come base formale dei motivi proposti sia dal difensore che dal Procuratore Generale.
art.620 lett. a) cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto; la Corte ha applicato questa disposizione per annullare la sentenza impugnata.
Norma sulla recidiva; la recidiva specifica e infraquinquennale è stata considerata circostanza aggravante ad effetto speciale, rilevante per il calcolo della prescrizione.
Prevede l'attenuante riconosciuta in sede di merito; citata nella fase descrittiva del giudizio d'appello ma non determinante rispetto alla pronuncia di prescrizione della Cassazione.
Massime di principio
- Quando un reato viene riqualificato in giudizio in una fattispecie con pena edittale maggiore, il termine di prescrizione va calcolato sulla base della nuova qualificazione e della pena corrispondente.
- Se sono contestate più circostanze aggravanti ad effetto speciale dello stesso tipo, va applicato il limite previsto dall'art.63, comma 4 c.p. (aumento massimo di un terzo) per determinare l'incremento della pena e, conseguentemente, del termine di prescrizione.
- La recidiva aumenta il termine di prescrizione (art.161 c.p.); occorre cumulare correttamente gli incrementi secondo le regole della legge penale per stabilire se la prescrizione sia già maturata.
- Il giudice deve rilevare d'ufficio le cause di estinzione del reato (art.129 c.p.p.): se la prescrizione è maturata anteriormente alla decisione, il processo deve concludersi con il non doversi procedere e la sentenza di merito va annullata senza rinvio quando il reato è estinto.
- Per il difensore, se manca prova certa della provenienza furtiva di un bene, va contestata la qualificazione come ricettazione o furto e va valutata l'eventuale prescrizione in relazione alla qualificazione più grave eventualmente adottata in appello.
- Per il pubblico ministero, prima di sostenere la riqualificazione occorre considerare l'effetto sulla prescrizione e sulla possibilità che il reato sia già estinto alla data della sentenza; se la prescrizione è evidente, è opportuno chiederne il riconoscimento d'ufficio.
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