Sentenza del 12/06/2020 n. 11319 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro relativo alla compravendita di un immobile a Pomezia. L’avviso fondava la maggiore valutazione esclusivamente sulle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). A.M. ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6144/37/14, depositata il 16 ottobre 2014, denunciando: l’omesso esame di un fatto decisivo e una motivazione apparente o contraddittoria; la violazione dell’art. 2697 c.c., perché il giudice avrebbe trasferito sul contribuente l’onere di dimostrare l’inattendibilità delle quotazioni OMI, nonostante l’Amministrazione fosse tenuta a provare il maggior valore; e l’omesso esame del motivo d’appello relativo alla nullità dell’avviso per difetto di motivazione, essendo basato soltanto su tali quotazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente tutti e tre i motivi, ritenendoli fondati. Ha stabilito che l’Ufficio, attore in senso sostanziale nel giudizio tributario, deve provare i fatti costitutivi della pretesa e che le quotazioni OMI, da sole, non sono prova sufficiente del maggior valore del singolo immobile: occorrono elementi concreti e individualizzanti. Non poteva quindi essere posto a carico della contribuente l’onere di confutare dati indiziari insufficienti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo di A.M. e annullando l’atto impugnato. Spese dei gradi di merito compensate; Agenzia delle Entrate condannata alle spese di cassazione, liquidate in euro 5.200, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Norme richiamate
la pretesa impositiva risultante dall'atto impugnato delimita (per petitum e causa petendi) l'oggetto del giudizio tributario, che ha natura impugnatoria e rispetto al quale l'Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale (cfr., ex plurimis, Cass., 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026, in motivazione; Cass., 28 giugno 2012, n. 10806; Cass., 29 ottobre 2008, n. 25909), in quanto tale onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa
Nel giudizio tributario l’Amministrazione, pur essendo formalmente resistente, è attore in senso sostanziale rispetto alla pretesa contenuta nell’atto impugnato e deve provare i fatti che la fondano. Il contribuente non deve dimostrare l’inesistenza della maggiore pretesa quando l’Ufficio non abbia prima fornito una prova adeguata.
Art. 24, comma 5, legge n. 88 del 2009; art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
E stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l'esistenza di attività non dichiarate "anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti"
La modifica del 2009 ha eliminato la presunzione legale che consentiva di identificare automaticamente il corrispettivo effettivo con il valore normale. Le presunzioni semplici restano utilizzabili, ma devono essere gravi, precise e concordanti e vanno valutate dal giudice.
Art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
La L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, (legge comunitaria 2008), ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l'omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in materia di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35 convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
La pronuncia richiama la corrispondente modifica della disciplina IVA, eliminativa delle disposizioni che attribuivano rilievo presuntivo al valore normale. Il richiamo è parte del chiarimento sul ripristino del quadro in cui la pretesa deve essere sostenuta da elementi probatori valutabili nel caso concreto.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI sono uno strumento di orientamento e possono fornire indicazioni di massima, ma non bastano da sole a dimostrare il valore di uno specifico immobile né a giustificare una rettifica fiscale.
- Per sostenere una maggiore valutazione, l’Amministrazione deve aggiungere elementi concreti riferiti all’immobile oggetto dell’atto, considerando caratteristiche individuali quali ubicazione, superficie, destinazione urbanistica e stato delle opere di urbanizzazione.
- L’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale grava sull’Amministrazione. Il contribuente non è tenuto a confutare una valutazione basata soltanto su dati generali e non individualizzati.
- Quando l’avviso è fondato esclusivamente su quotazioni OMI e manca ogni riscontro probatorio specifico, la pretesa non è sufficientemente dimostrata e l’atto può essere annullato.
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