Cassazione Penale, Sentenza n. 31746/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso immediato contro la sentenza del Tribunale di Benevento che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di cinque mesi di reclusione per evasione. Con unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 420-ter c.p.p., sostenendo che, all'udienza dell'8 ottobre 2025, la difesa aveva comunicato il suo stato di detenzione per altra causa. Il giudice aveva dato atto della detenzione e dell'assenza dell'imputato, ma aveva omesso di adottare le conseguenti determinazioni processuali, celebrando e definendo il giudizio nella stessa udienza. La Corte ha ritenuto che la detenzione per altra causa integrasse legittimo impedimento a comparire e che la conoscenza di tale impedimento da parte del giudice impedisse la valida instaurazione del contraddittorio in assenza dell'imputato.
La decisione
La motivazione considera fondato il ricorso e rileva l'irrituale instaurazione del contraddittorio per violazione delle norme sull'assenza dell'imputato. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte afferma che la detenzione per altra causa costituisce legittimo impedimento a comparire, senza che sull'imputato gravi un onere di previa comunicazione e senza che la mancata comparizione produca effetto abdicativo, salvo rinuncia espressa a comparire. La motivazione dispone quindi l'annullamento della decisione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per un nuovo giudizio di primo grado. Tuttavia, il dispositivo dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Il testo presenta pertanto una insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo, sicché l'esito effettivo non è determinabile con certezza dal solo testo fornito.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di evasione contestato all'imputato.
La detenzione dell'imputato per altra causa integra un legittimo impedimento a comparire e impone al giudice di adottare le conseguenti determinazioni processuali.
La conoscenza da parte del giudice di un legittimo impedimento preclude la dichiarazione di assenza, salvo rinuncia dell'imputato a comparire.
La violazione delle norme sull'assenza avrebbe imposto al giudice dell'impugnazione l'annullamento della sentenza di primo grado.
In caso di annullamento della sentenza di primo grado, consente la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la celebrazione di un nuovo giudizio.
Massime di principio
- La detenzione dell'imputato per altra causa costituisce legittimo impedimento a comparire, anche quando l'imputato avrebbe potuto comunicare tempestivamente la propria condizione al giudice per consentirne la traduzione.
- Quando il giudice è informato dell'esistenza di un legittimo impedimento dell'imputato, non può validamente dichiararne l'assenza né celebrare il giudizio, salvo che l'imputato abbia rinunciato a comparire.
- La mancata previa comunicazione dell'impedimento da parte dell'imputato non determina, di per sé, alcun effetto abdicativo, poiché non è previsto uno specifico onere normativo di comunicazione a suo carico.
- La celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato detenuto per altra causa determina un'irrituale instaurazione del contraddittorio e impone l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al giudice di primo grado per un nuovo giudizio.
Come è indicizzato
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