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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14331/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del G.i.p. che, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione per il reato previsto dall'art. 642 c.p., ha ordinato l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di alcuni soggetti. I ricorrenti deducono nullità e abnormità dell'ordinanza (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) per presunta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 335, 369 e 409, comma 5, c.p.p.: sostengono che il G.i.p. avrebbe «sostanzialmente» ordinato l'imputazione coatta nei loro confronti pur essendo non indagati, violando il loro diritto di difesa (mancata notificazione dell'avviso ex art. 409 c.p.p.), e che il pubblico ministero avrebbe poi notificato l'avviso di conclusione indagini eseguendo detto ordine senza svolgere ulteriori indagini e ignorando la precedente richiesta di archiviazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il G.i.p., in sede di opposizione ad archiviazione, può ordinare l'iscrizione a modello 21 ma non può emettere un ordine di imputazione coatta nei confronti di persone non indagate (atto abnorme). Tuttavia, nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la formula "per procedere a carico di costoro" nella parte dispositiva non costituisce ordine di formulare l'imputazione coatta, bensì si collega legittimamente all'ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato. Dalla motivazione dell'ordinanza non emerge alcun ordine di imputazione coatta; il PM ha potuto legittimamente notificare l'avviso di conclusione indagini. Poiché l'ordinanza non ha travalicato i poteri del G.i.p., i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma penale del fatto contestato; la decisione riguarda l'iscrizione a modello 21 per tale fattispecie

  • art. 483 cod. pen.

    Norma penale menzionata per un altro soggetto iscritto; utilizzata nella parte descrittiva dell'ordinanza impugnata

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma invocata dai ricorrenti quale titolo di impugnazione per vizio di nullità dell'atto del G.i.p.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai presunti vizi formali; la Corte non ha ritenuto sussistente l'ipotesi di abnormità censurata

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Regola l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21); la Corte conferma che il G.i.p. può ordinare l'iscrizione ma non l'imputazione coatta della persona non indagata

  • art. 369 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti nel quadro delle forme procedurali; la Corte non ha ravvisato la violazione dedotta

  • art. 409 cod. proc. pen.

    Disciplina l'avviso di conclusione indagini e la partecipazione all'udienza camerale; i ricorrenti invocano la tutela del diritto di difesa ex art. 409, ma la Corte rileva che i ricorrenti non erano stati destinati dall'ordinanza a un ordine di imputazione coatta

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • Il G.i.p., in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione, può ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21) ma non può, nei confronti di persone non indagate, emettere un ordine che equivalga a formulare l'imputazione coatta: tale ordine è abnorme e lede i diritti di difesa.
  • La qualificazione di un provvedimento come "imputazione coatta" dipende dal contenuto concreto e dalla motivazione: formule generiche collegate all'ordine di iscrizione (es. "per procedere a carico di costoro") possono non costituire un ordine di imputazione coatta se la motivazione non impone la formulazione dell'imputazione.
  • Se il G.i.p., nella motivazione dell'ordinanza, ricostruisce elementi che giustificano l'attribuzione di reati a specifici soggetti e dispone l'iscrizione, la precedente richiesta di archiviazione può essere considerata superata e il pubblico ministero può procedere secondo la propria autonoma valutazione investigativa e di esercizio dell'azione.
  • Per impugnare con successo un'ordinanza per abnormità occorre dimostrare che il giudice abbia effettivamente ecceduto nei poteri (ad es. un ordine espresso di formulare imputazione coatta verso non indagati) e non limitarsi a censurare formule rituali o generiche.
  • La mera successiva notificazione dell'avviso di conclusione indagini da parte del PM non è di per sé prova che il PM abbia eseguito un ordine di imputazione coatta del G.i.p.; è necessaria l'analisi del contenuto del provvedimento e delle motivazioni.

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