Cassazione Civile, Ordinanza n. 17675/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che una lavoratrice, già alle dipendenze di una società poi dichiarata responsabile per illegittimità del licenziamento e per differenze retributive, ha agito per ottenere il pagamento di un credito complessivo maturato nei confronti della società originaria e, in solido, della società subentrata nell'affitto di ramo d'azienda nonché del committente pubblico. La lavoratrice ha sostenuto che il contratto di affitto di ramo d'azienda fosse in realtà fittizio e nullo: secondo la sua prospettazione, vi era sostanziale identità soggettiva tra cedente e cessionaria/affittuaria, lo strumento negoziale era stato utilizzato per svuotare la società cedente e sottrarre i beni e la gestione ai creditori, tra cui lei stessa, con canone irrisorio e in pendenza della causa sul licenziamento. La Corte d'appello ha accolto in parte la domanda, dichiarando la nullità del contratto per assenza di distinta soggettività sostanziale e per frode alla legge, con condanna in solido delle due società. La società affittuaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ha denunciato violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto nullo il contratto nonostante l'autonomia soggettiva e patrimoniale delle due società; ha denunciato violazione degli artt. 1418, 1345 e 1346 c.c. contestando la qualificazione del contratto come nullo per distrazione dell'azienda in danno della lavoratrice; ha infine censurato la condanna in solido delle società conseguente alla declaratoria di nullità e il richiamo all'art. 2112 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato la nullità non sulla mera appartenenza a soggetti formalmente distinti, ma su una valutazione complessiva di elementi convergenti che rivelavano una sostanziale identità soggettiva tra le società e l'uso del contratto come strumento di elusione di norme imperative a tutela del lavoro subordinato e dei crediti della lavoratrice, quindi come contratto in frode alla legge. Il richiamo all'art. 1345 c.c. è stato considerato assorbito, perché la decisione impugnata era sorretta dalla frode alla legge e non dall'accertamento dell'esclusività del motivo illecito. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato, perché la condanna solidale delle due società era conseguenza del rigetto delle censure contro la declaratoria di nullità. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Rileva per la nomina del curatore speciale della società rimasta priva del legale rappresentante sostituito, al fine di assicurare la regolare rappresentanza processuale.
È il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge nei primi tre motivi di ricorso.
art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), 6 c.p.c.
È il parametro formale invocato per il terzo motivo, relativo alla pretesa erroneità della condanna solidale e a vizi di motivazione/processuali.
Richiamato per sostenere che mancasse un valido requisito essenziale del contratto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la ratio della decisione di merito.
La censura sul motivo illecito è rimasta assorbita, poiché la Corte ha valorizzato la frode alla legge come autonoma ragione di nullità.
Invocato nel secondo motivo in relazione all'oggetto del contratto, ma la censura è stata respinta come non pertinente alla ratio decidendi.
È la norma sulla nullità per contrarietà a norme imperative richiamata come base della declaratoria di nullità del contratto e, in ricorso, come oggetto di censura.
Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte ha ritenuto che la condanna solidale non dipendesse da una applicazione diretta della disciplina del trasferimento d'azienda, bensì dalla nullità del contratto accertata nei gradi di merito.
art. 18, co. 6, L. n. 300/1970
Cita la precedente sentenza che aveva riconosciuto solo la tutela indennitaria per l'illegittimo licenziamento della lavoratrice, non la reintegrazione.
art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È il fondamento per il raddoppio/contributo unificato ulteriore in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti o degli indici valorizzati dal giudice di merito.
- La nullità per frode alla legge può essere affermata quando il negozio, pur formalmente valido e stipulato tra soggetti formalmente distinti, sia utilizzato come strumento per eludere norme imperative poste a tutela di interessi protetti, quali la tutela del lavoro subordinato e dei crediti dei lavoratori.
- La sostanziale identità tra società formalmente distinte può essere desunta da una valutazione complessiva di elementi oggettivi e soggettivi convergenti, come assetto proprietario, compenetrazione degli organi amministrativi, rapporti familiari, modalità di stipulazione e contenuto economico dell'operazione.
- Quando la nullità del contratto-base è confermata, le censure che presuppongono la validità del negozio o l'applicabilità di una diversa disciplina del trasferimento/affitto d'azienda restano prive di fondamento.
- La qualificazione di un'operazione come contratto in frode alla legge non richiede necessariamente l'accertamento dell'esclusività del motivo illecito, se la decisione di merito si fonda primariamente sull'elusione di norme imperative attraverso lo strumento negoziale.
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