Sentenza del 15/09/2021 n. 4078 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Invito al pagamento del Contributo unificato - L'impugnazione costituisce mera facoltà e non un onere - Mancata impugnazione - Irrilevanza - Cartella esattoriale - Impugnabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per euro 18.517,11 relativa al mancato pagamento del contributo unificato riferito a motivi aggiunti depositati in un giudizio al TAR Lazio; questione centrale se la mancata impugnazione dell'invito al pagamento (notificato via PEC) comporti la decadenza dalla facoltà di ricorrere e il consolidamento della pretesa tributaria. In via subordinata richiesta di disapplicazione delle sanzioni per oggettiva incertezza normativa.
La decisione
L'appello è stato accolto. Il giudice d'appello ha ritenuto che l'impugnazione dell'invito al pagamento, non essendo espressamente indicata dall'art. 19 d.lgs. n. 546/92, costituisce facoltà e non onere del contribuente; quindi la mancata impugnazione non consolida la pretesa e non impedisce di contestare l'atto successivo (la cartella). Nel merito è stato inoltre accertato che i motivi aggiunti non introducevano nuovi atti o oggetti distinti rispetto al ricorso principale (la bozza di avviso pubblico era già allegata e implicitamente impugnata), per cui non sussisteva duplicazione del contributo unificato. Conseguentemente l'appello è stato accolto e le spese di lite compensate.
Norme richiamate
L'art. 19 elenca tipologie di atti impugnabili; tuttavia la giurisprudenza interpreta che atti non espressamente previsti ma di natura impositiva possono essere impugnati, e l'impugnazione di tali atti costituisce facoltà (non un onere) del contribuente.
Cass. sez. VI, ordinanza n. 14675/2016
Giurisprudenza della Cassazione che afferma che l'impugnazione di atti non espressamente indicati dall'art. 19 (es. inviti al pagamento) è facoltativa e la mancata impugnazione non preclude l'impugnazione dell'atto successivo.
Cass. sez. VI, ordinanza n. 14045/2017
Conferma l'orientamento secondo cui la mancata impugnazione di atti presupposti non determina consolidamento della pretesa erariale se l'atto successivo è impugnato.
Cass. sez. VI, ordinanza n. 26129/2017
Ulteriore conferma della natura facoltativa dell'impugnazione di certi avvisi di pagamento e della possibilità di dedurre vizi con l'impugnazione della cartella esattoriale.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (giurisprudenza)
Principio secondo cui la duplicazione del contributo unificato è ammissibile solo se l'oggetto dei motivi aggiunti è distinto e comporta un notevole ampliamento della controversia; in assenza di ciò la duplicazione non è giustificata.
Massime di principio
- L'impugnazione di un invito al pagamento o di altri atti non elencati espressamente dall'art. 19 d.lgs. 546/92 è, secondo giurisprudenza consolidata, una facoltà e non un onere: la mancata impugnazione non impedisce di contestare successivamente la cartella esattoriale.
- Prima di pagare per evitare presunti effetti consolidativi, valutare se l'atto abbia effettiva natura impositiva; se il carattere impositivo è dubbio, è possibile attendere e impugnare la cartella.
- Se si propongono motivi aggiunti è importante verificare che non introducano oggetti o ampliamenti distinti rispetto al ricorso principale, altrimenti può legittimarsi la richiesta di un ulteriore contributo unificato.
- Documentare e dimostrare che atti contestati sono già compresi in precedenti impugnazioni (ad es. come allegati): ciò favorisce la tesi della non duplicazione del contributo.
- In presenza di incertezza normativa o di oscillazioni giurisprudenziali rilevanti è possibile chiedere la compensazione delle spese e la valutazione favorevole del giudice in termini di buona fede del contribuente.
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