Cassazione Civile, Sentenza n. 4523/2022 del 11/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato due atti di compravendita del 1972 e 1973 relativi a porzioni del "palazzo Rosselli" sostenendo che gli immobili erano stati effettivamente pagati con denaro di esclusiva proprietà del padre e che l'intestazione della metà alla madre era in realtà una donazione simulata. Chiedeva l'accertamento della simulazione e la trascrizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 563, quarto comma, c.c. per preservare il suo diritto di legittimario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, pur essendo possibile in astratto che il coniuge o il parente in linea retta chieda prima della morte del disponente l'accertamento di una simulazione al fine di poter trascrivere l'opposizione ex art. 563, quarto comma, c.c., tale rimedio cautelare è efficace solo se non è già decorso il termine ventennale previsto dall'art. 563, primo comma, c.c. nel quale si può proporre l'azione di restituzione. Nel caso di specie gli atti impugnati erano stati trascritti oltre vent'anni prima dell'azione: dunque l'opposizione non era più utilmente esperibile e la domanda è stata dichiarata inammissibile. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Il primo comma prevede l'azione di restituzione entro vent'anni dalla trascrizione della donazione; il quarto comma autorizza coniuge e parenti in linea retta a notificare e trascrivere un'opposizione (strumento cautelare) per sospendere il decorso del termine ventennale. La Corte interpreta il quarto comma come strumento cautelare esperibile prima dell'apertura della successione solo se il termine ventennale non è già decorso.
La modifica ha introdotto l'opposizione del quarto comma; l'assenza di una norma di diritto intertemporale non autorizza a far decorrere ex novo il termine ventennale dalla sola entrata in vigore della legge: la disciplina non annulla i limiti temporali già maturati.
Riferimento alla legittimazione del terzo a far valere la simulazione nei confronti delle parti; la Corte ricorda il diverso regime probatorio del terzo rispetto alle parti del contratto simulato.
Richiamato per evidenziare le conseguenze probatorie diverse quando l'azione è proposta dal terzo rispetto alle parti contraenti nel caso di simulazione.
Cass. giurisprudenza richiamata
es. Cass. Sez. 1, n. 11012/2013; Cass. Sez. 2, n. 22457/2019; ecc.
La Corte richiama precedenti che ammettono l'azione di accertamento della simulazione anteriore alla morte del disponente qualora sia finalizzata a consentire la trascrizione dell'opposizione ex art. 563, ma sempre nei limiti temporali stabiliti dalla norma.
Riferimento formale ai presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato in sede di cassazione; la Corte ne prende atto nella parte dispositiva.
Massime di principio
- Il legittimario può chiedere prima della morte del disponente l'accertamento giudiziale della simulazione di un negozio che dissimula una donazione allo scopo di poter trascrivere l'opposizione ex art. 563, quarto comma, c.c., ma tale strumento ha natura cautelare e la sua utilità è condizionata al decorso (o meno) del termine ventennale previsto dall'art. 563, primo comma, c.c.
- Se dalla trascrizione della donazione sono già trascorsi vent'anni, l'opposizione prevista dall'art. 563, quarto comma, c.c. non è più esperibile: è quindi inammissibile proporre l'azione di simulazione finalizzata esclusivamente a ottenere quella opposizione.
- Quando la liberalità è realizzata indirettamente tramite la messa a disposizione di denaro per l'acquisto di un immobile, il ricorrente deve dimostrare il collegamento stretto per cui l'oggetto della liberalità è il bene immobile (non semplicemente il denaro), per rendere proponibile l'azione cautelare volta alla trascrizione dell'opposizione.
- Le azioni di riduzione della donazione e di restituzione possono essere esercitate solo dopo l'apertura della successione; l'opposizione ex art. 563, quarto comma, ha solo funzione di preservare in via preventiva la possibilità futura di agire, non costituisce tutela attuale piena.
- In assenza di specifiche norme transitorie favorevoli, le modifiche legislative (es. Legge n. 80/2005) non cancellano i termini già maturati: chi voglia preservare future azioni deve agire nei termini già vigenti rispetto alla trascrizione dell'atto.
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