Cassazione Penale, Sentenza n. 37479/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposta contro la sentenza di condanna per riciclaggio. La difesa sosteneva che l'atto di appello rispettava i requisiti di specificità previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p., avendo comunque specificato e motivato la censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla eccessività della pena, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; denunciava altresì vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che l'appello era generico e non metteva in luce, con riferimento puntuale, quali fossero gli elementi di fatto o le ragioni di diritto non considerati dal giudice di primo grado. In particolare, la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche si limitava a riproporre la stessa prospettazione già svolta in primo grado senza contrastare i singoli argomenti della motivazione di rigetto; l'assenza dell'imputato al dibattimento è stata ritenuta elemento rilevante e non coerente con la richiesta di attenuazione. Anche la richiesta di rideterminazione della pena non indicava elementi concreti e specifici ai sensi dell'art. 133 c.p. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
"i motivi, con indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"
Richiede che l'atto di impugnazione specifichi punti di sentenza, questioni di diritto e ragioni di fatto a fondamento delle doglianze; la Corte ha ritenuto che tale requisito non fosse soddisfatto dall'appello, che era generico e riproponeva argomentazioni già svolte in primo grado senza un confronto critico con la motivazione negativa.
Prevede la declaratoria di inammissibilità dell'appello che non contenga l'indicazione specifica richiesta dall'art. 581; applicato per dichiarare inammissibile l'atto di appello ritenuto generico.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha osservato che non si tratta di un "diritto" automatico dell'imputato e che, in assenza di elementi positivi di meritevolezza, il giudice può giustificare il diniego senza dover confutare punto per punto una pretesa generica.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (elementi oggettivi e soggettivi). La Corte ha ritenuto che il richiamo generico a questi criteri non equivalga a una motivazione specifica: la difesa doveva indicare quali elementi concreti avrebbero imposto una pena più mite.
Consente la condanna alle spese processuali del ricorrente rigettato; qui è stato applicato per l'addebito delle spese a carico di Pirozzi.
Richiamato per la modalità di trattazione del procedimento davanti alla Corte di Cassazione (formalità procedurali adottate), senza incidenza sulla decisione di merito.
Massime di principio
- Un atto di appello deve indicare in modo puntuale i "punti e capi" della sentenza impugnata e motivare, con specifici elementi di fatto o di diritto, perché la valutazione del giudice di primo grado è errata; i richiami generici o le enunciazioni di categorie non sono sufficienti e comportano l'inammissibilità.
- Per contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche occorre un confronto critico e specifico con gli argomenti della motivazione che hanno portato al rigetto; non è sufficiente riproporre in sede di appello le stesse affermazioni già svolte in primo grado.
- L'assenza dell'imputato al dibattimento può essere considerata elemento negativo ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p.; la difesa deve pertanto precisare fatti o circostanze emerse nel processo che giustifichino il riconoscimento nonostante l'assenza.
- Le censure sulla quantificazione della pena devono riferirsi a elementi concreti e specifici ricavabili dal processo e alle categorie previste dall'art. 133 c.p.; un richiamo generico alla non equità della pena non basta ad aprire la strada alla riforma.
- In cassazione, l'omessa specificazione dei motivi d'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità dell'appello ma anche la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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