Cassazione Penale, Sentenza n. 23760/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia (04/04/2022) che aveva confermato la condanna (pena: 1 anno e 2 mesi di reclusione ciascuno) per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., e all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, per essersi avvalsi di fatture materialmente contraffatte (apparenti fatture dell'impresa Yang Suinan) al fine di esporre elementi passivi inesistenti e evadere imposte sul reddito e IVA. I motivi principali del ricorso alla Cassazione sono: (1) la violazione delle norme processuali (artt. 438, 419, comma 3, 407, comma 3 c.p.p.) per la tardiva produzione da parte del PM dell'annotazione di P.G. della Guardia di Finanza del 28/05/2018, depositata dopo la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato; (2) l'illogicità e l'insufficienza della motivazione della sentenza di merito, che avrebbe utilizzato a fini accusatori tali documenti depositati tardivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la questione sulla utilizzabilità della documentazione prodotta dopo la prima richiesta di processo abbreviato fosse generica e mal posta, posto che i ricorrenti avevano reiterato la richiesta di rito abbreviato il 18/10/2018 quando la documentazione era già stata depositata in udienza dal PM. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il riferimento per la valutazione della utilizzabilità degli atti è l'ordinanza di ammissione del rito (art. 438, comma 4 c.p.p.) e che la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice. Inoltre ha confermato la possibilità per il PM di svolgere attività suppletiva di indagine ai sensi dell'art. 419, comma 3 c.p.p. e la piena utilizzabilità di tale documentazione ai fini della decisione (art. 442, comma 3 c.p.p.). Poiché la censura non era stata proposta in appello nei medesimi termini e la motivazione della Corte d'appello non è risultata erronea rispetto al vizio devoluto, il ricorso è stato respinto come inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p. riferimento).
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
richiama la disciplina procedurale speciale per il trattamento del ricorso (modalità di trattazione indicata nelle premesse)
codice di procedura penale, art. 438, comma 4
l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato è il momento di riferimento per la valutazione degli atti utilizzabili: la richiesta di rito è revocabile fino al provvedimento del giudice
codice di procedura penale, art. 419, comma 3
consente al pubblico ministero di svolgere attività suppletiva di indagine; la Corte ha ritenuto legittima l'attività istruttoria integrativa svolta dal PM
codice di procedura penale, art. 442, comma 3
ammette la piena utilizzazione, ai fini della decisione, della documentazione acquisita e depositata prima della decisione; la Corte ha ritenuto utilizzabili i documenti depositati dal PM
codice di procedura penale, art. 616
consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per irrogare Euro 3.000,00
norma sostanziale che disciplina i reati tributari contestati (esposizione di elementi passivi inesistenti per evadere imposte); la sentenza di merito ha ascritto ai ricorrenti la responsabilità per tali condotte
codice penale, artt. 110 e 81, comma secondo
articolazione della partecipazione al reato (concorso di persone) e recidiva/attenuazione/aggravazione applicabile secondo quanto dedotto in motivazione dalla sentenza di merito
Massime di principio
- La valutazione dell'utilizzabilità di documenti depositati dopo la richiesta di rito abbreviato deve prendere a riferimento l'ordinanza di ammissione del rito: la mera presentazione della richiesta non impedisce al PM di depositare atti prima che il giudice decida sull'ammissione
- La richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice; se la documentazione viene depositata prima dell'ordinanza di ammissione e la richiesta viene reiterata o confermata in udienza, i documenti sono normalmente utilizzabili
- Il pubblico ministero può svolgere indagini suppletive ai sensi dell'art. 419, comma 3 c.p.p.; l'attività istruttoria integrativa non è di per sé illegittima e i relativi atti possono essere utilizzati se acquisiti prima della decisione
- Le censure sulla utilizzazione di prove devono essere conformi nelle forme e nei termini tra i vari gradi di giudizio: questioni non sollevate in appello nei medesimi termini possono risultare inammissibili in Cassazione
- Un ricorso manifestamente infondato o mal posto può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.)
- Nelle ipotesi di reati tributari legati a fatture false, è cruciale dimostrare la materialità della contraffazione e la consapevolezza dell'utilizzo per evadere imposte; la legittimità probatoria degli atti di indagine è spesso determinante per l'esito del processo
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