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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27396/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IVA relativa agli anni d'imposta 2005 e 2006 nei confronti di una società, ritenuta obbligata solidale ai sensi dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 in quanto acquirente di beni ceduti da altra società a prezzo inferiore al valore normale. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva invece respinto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo che la cartella fosse carente di motivazione perché non erano stati notificati o almeno allegati gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del debitore principale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione della cartella nonostante, prima della notifica, fossero state inviate alla società dettagliate comunicazioni contenenti le informazioni necessarie a renderla consapevole dell'omesso versamento dell'imposta da parte del cedente e delle ragioni del prezzo inferiore al valore normale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di cartella notificata all'acquirente ai sensi dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, l'obbligo di motivazione è assolto quando l'Amministrazione abbia preventivamente comunicato al cessionario gli elementi idonei a renderlo consapevole dell'omesso versamento del cedente e delle ragioni della sottovalutazione del prezzo, anche senza notificare o allegare gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dell'obbligato principale. Poiché nel caso concreto l'Agenzia aveva documentato l'invio di comunicazioni dettagliate prima della cartella, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972

    "obbligata solidale"; "cessioni effettuate a prezzo inferiore al valore normale dei beni ceduti"

    La responsabilità solidale dell'acquirente per l'IVA del cedente può essere azionata mediante cartella di pagamento; l'obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto se, prima della notifica, il cessionario abbia ricevuto una comunicazione contenente gli elementi essenziali della pretesa e le ragioni dell'anomalia del prezzo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro del ricorso per cassazione invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento è emessa nei confronti dell'acquirente ai sensi dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, la motivazione può essere integrata da una previa comunicazione dell'Amministrazione che renda il destinatario consapevole della pretesa e delle sue ragioni essenziali.
  • Non è necessario, ai fini della validità motivazionale della cartella verso il cessionario, che siano notificati o allegati gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del debitore principale, se il contribuente solidale ha già ricevuto gli elementi indispensabili per difendersi.
  • L'onere motivazionale va apprezzato in funzione della tutela del diritto di difesa: ciò che rileva è la concreta conoscibilità della pretesa tributaria e non la formale riproduzione di tutti gli atti presupposti.
  • Se il giudice di merito omette di considerare che l'Amministrazione ha assolto in fatto all'onere informativo preventivo, la decisione sulla nullità per difetto di motivazione è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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