Cassazione Penale, Sentenza n. 18909/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso una riduzione di pena pari a 31 giorni per il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen.; il ricorrente censurava il mancato riconoscimento della diversa (minore) superficie della camera detentiva nel Reparto Livorno del carcere di Napoli Poggioreale, sostenendo che la documentazione prodotta attestava una superficie inferiore e che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato tale prova (denunciato "travisamento della prova").
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, secondo l'art. 35-bis, comma 4-bis ord. pen., il ricorso per cassazione contro le decisioni del Tribunale di Sorveglianza è ammesso solo per violazione di legge; la censura prospettata riguardava un vizio di motivazione/travisamento della prova (vizio di merito non riconducibile a violazione di legge ai sensi richiesti) e quindi non integra motivo idoneo per cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Norma che prevede il rimedio risarcitorio per il detenuto quando l'inosservanza di disposizioni porta a grave pregiudizio; nel caso è la disposizione di merito che riconosce giorni di riduzione per sovraffollamento/condizioni detentive.
art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.
Limita l'ammissione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Tribunale di Sorveglianza alle sole ipotesi di violazione di legge, escludendo i motivi attinenti alla valutazione del merito/prova.
art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.
Colloca il rimedio risarcitorio nell'ambito delle ipotesi di inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni di legge e regolamento che cagionano grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto; utilizzata per inquadrare la natura giuridica della tutela.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Individua il vizio di motivazione (travisamento della prova) come motivo di impugnazione non riconducibile alla violazione di legge: la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia prospettato un tale vizio, che non è ammesso come motivo autonomo di cassazione nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis.
Massime di principio
- Avverso le decisioni del Tribunale di Sorveglianza in materia di rimedi risarcitori ex art. 35-ter, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: censure che riguardano la valutazione della prova o il travisamento costituiscono vizi di motivazione non idonei a fondare la cassazione.
- Se si intende impugnare l'accertamento dei fatti (es. reale metratura della cella), è preferibile concentrare i rimedi in sede di reclamo e far emergere chiaramente nel contraddittorio e nel verbale le questioni istruttorie; in cassazione occorre dimostrare una concreta violazione normativa o di diritto.
- La mera produzione di documenti non sufficientemente valorizzati in motivazione può integrare un vizio di motivazione: tale vizio è normalmente inammissibile in cassazione se il quadro normativo limita i motivi di ricorso alle sole questioni di diritto.
- Proporre un ricorso in cassazione in assenza di fondamento di diritto espone al rischio di condanna alle spese e all'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
- Prassi consigliata: strutturare il gravame concentrandosi su punti di diritto (errata interpretazione o applicazione di norme) e, se si deduce travisamento della prova, indicare collegamenti precisi a violazioni processuali formali o a principi di diritto che consentano di ricondurre il vizio ad una violazione normativa.
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