Cassazione Penale, Sentenza n. 11942/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma delle condanne per: capo 1) incendio doloso dell'autovettura (art. 424 c.p.); capo 2) tentata estorsione (art. 56, 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n.1 c.p.); capo 3) rapina (art. 628 comma 3 n.1 c.p.). Il ricorrente deduceva: mancanza di prova della dolosità e della sua presenza sul luogo dell'incendio; inaffidabilità e contraddittorietà delle dichiarazioni delle persone offese (Lorenzo Verri e Veronica Favero), con particolare richiamo al fatto che Verri fosse assuntore di cocaina e quindi potenzialmente inattendibile; vizio di motivazione e travisamento probatorio anche riguardo a tabulati e celle telefoniche; invocazione dell'art. 530 c.p.p. per la necessità di assoluzione in presenza di dubbi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate e generiche le censure del ricorrente: i giudici di merito avevano motivatamente valutato e ritenuto attendibili le dichiarazioni delle persone offese, valorizzando altresì immagini di videosorveglianza, messaggi riconducibili all'imputato e altri riscontri. La Corte ha sottolineato che in sede di legittimità non è permesso riesaminare i fatti o riformulare una diversa lettura probatoria se non vengono indicate specifiche ed effettive contraddizioni o vizi di diritto. Conseguentemente, oltre alla declaratoria d'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00 in base all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa all'incendio doloso. La Corte territoriale ha ritenuto provata la dolosità sulla base di elementi indiziari e di riscontri (videosorveglianza, riconoscimenti, messaggi) e la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione, non sindacabile in sede di legittimità salvo specifiche e manifeste contraddizioni.
art. 56 c.p., art. 629 comma 2 c.p. in relazione all'art. 628 comma 3 n.1 c.p.
Riferimento ai reati di tentata estorsione e rapina con aggravanti. I giudici di merito hanno motivato la condanna sulla base di una pluralità di elementi probatori; la Cassazione ha ritenuto che la valutazione indiziaria sia coerente con l'art. 192 co.2 c.p.p. e non meriti revisione in sede di legittimità.
Norma che dispone l'assoluzione per insufficienza di prove quando il fatto non sussiste o non è provato. La difesa l'aveva invocata sostenendo il dubbio, ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero dubbi rilevanti dato l'insieme probatorio valorizzato dai giudici di merito.
Regola sulla valutazione degli indizi e sul loro concorso. I giudici di merito hanno applicato correttamente i criteri di valutazione indiziaria; la Cassazione ha confermato la legittimità di tale valutazione non potendo riformarla autonomamente.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile. La Corte lo ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norma richiamata con riferimento alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; usata per inquadrare il procedimento e la formulazione delle conclusioni nella fase di legittimità.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione globale e autonoma delle prove: le questioni di fatto e di valutazione della attendibilità delle testimonianze sono riservate ai giudici di merito e sono sindacabili solo se la motivazione presenta manifeste contraddizioni o ragionamenti basati su mere congetture.
- Le censure generiche sulla inaffidabilità di testi (es. richiamando l'uso di sostanze) sono inefficaci se non accompagnate da deduzioni puntuali che mettano in luce contraddizioni oggettive o vizi logici nella motivazione di merito.
- Quando la condanna è fondata su un "insieme probatorio" convergente (es. dichiarazioni, immagini di videosorveglianza, messaggi riconducibili all'imputato, riscontri tecnici come tabulati), la possibilità di ottenere l'annullamento in cassazione è molto ridotta se non si dimostrano errori di diritto o palesi incongruenze nella motivazione.
- Per impugnare con successo occorre indicare chiaramente quale norma di diritto sarebbe stata violata o quale vizio logico/contraddittorio affligge la motivazione, fornendo riferimenti puntuali agli elementi del provvedimento impugnato.
- Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la presentazione di ricorsi infondati o manifestamente generici può comportare oneri economici aggiuntivi (spese e somma alla Cassa delle Ammende), per cui è importante valutare la concretezza dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11765/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11771/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11773/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11774/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11776/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11777/2023 del 21/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →