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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11942/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma delle condanne per: capo 1) incendio doloso dell'autovettura (art. 424 c.p.); capo 2) tentata estorsione (art. 56, 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n.1 c.p.); capo 3) rapina (art. 628 comma 3 n.1 c.p.). Il ricorrente deduceva: mancanza di prova della dolosità e della sua presenza sul luogo dell'incendio; inaffidabilità e contraddittorietà delle dichiarazioni delle persone offese (Lorenzo Verri e Veronica Favero), con particolare richiamo al fatto che Verri fosse assuntore di cocaina e quindi potenzialmente inattendibile; vizio di motivazione e travisamento probatorio anche riguardo a tabulati e celle telefoniche; invocazione dell'art. 530 c.p.p. per la necessità di assoluzione in presenza di dubbi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate e generiche le censure del ricorrente: i giudici di merito avevano motivatamente valutato e ritenuto attendibili le dichiarazioni delle persone offese, valorizzando altresì immagini di videosorveglianza, messaggi riconducibili all'imputato e altri riscontri. La Corte ha sottolineato che in sede di legittimità non è permesso riesaminare i fatti o riformulare una diversa lettura probatoria se non vengono indicate specifiche ed effettive contraddizioni o vizi di diritto. Conseguentemente, oltre alla declaratoria d'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00 in base all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 424 c.p.

    Norma relativa all'incendio doloso. La Corte territoriale ha ritenuto provata la dolosità sulla base di elementi indiziari e di riscontri (videosorveglianza, riconoscimenti, messaggi) e la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione, non sindacabile in sede di legittimità salvo specifiche e manifeste contraddizioni.

  • art. 56 c.p., art. 629 comma 2 c.p. in relazione all'art. 628 comma 3 n.1 c.p.

    Riferimento ai reati di tentata estorsione e rapina con aggravanti. I giudici di merito hanno motivato la condanna sulla base di una pluralità di elementi probatori; la Cassazione ha ritenuto che la valutazione indiziaria sia coerente con l'art. 192 co.2 c.p.p. e non meriti revisione in sede di legittimità.

  • art. 530 c.p.p.

    Norma che dispone l'assoluzione per insufficienza di prove quando il fatto non sussiste o non è provato. La difesa l'aveva invocata sostenendo il dubbio, ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero dubbi rilevanti dato l'insieme probatorio valorizzato dai giudici di merito.

  • art. 192 comma 2 c.p.p.

    Regola sulla valutazione degli indizi e sul loro concorso. I giudici di merito hanno applicato correttamente i criteri di valutazione indiziaria; la Cassazione ha confermato la legittimità di tale valutazione non potendo riformarla autonomamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile. La Corte lo ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 23 co.8 D.L. n.137/2020

    Norma richiamata con riferimento alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; usata per inquadrare il procedimento e la formulazione delle conclusioni nella fase di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione globale e autonoma delle prove: le questioni di fatto e di valutazione della attendibilità delle testimonianze sono riservate ai giudici di merito e sono sindacabili solo se la motivazione presenta manifeste contraddizioni o ragionamenti basati su mere congetture.
  • Le censure generiche sulla inaffidabilità di testi (es. richiamando l'uso di sostanze) sono inefficaci se non accompagnate da deduzioni puntuali che mettano in luce contraddizioni oggettive o vizi logici nella motivazione di merito.
  • Quando la condanna è fondata su un "insieme probatorio" convergente (es. dichiarazioni, immagini di videosorveglianza, messaggi riconducibili all'imputato, riscontri tecnici come tabulati), la possibilità di ottenere l'annullamento in cassazione è molto ridotta se non si dimostrano errori di diritto o palesi incongruenze nella motivazione.
  • Per impugnare con successo occorre indicare chiaramente quale norma di diritto sarebbe stata violata o quale vizio logico/contraddittorio affligge la motivazione, fornendo riferimenti puntuali agli elementi del provvedimento impugnato.
  • Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la presentazione di ricorsi infondati o manifestamente generici può comportare oneri economici aggiuntivi (spese e somma alla Cassa delle Ammende), per cui è importante valutare la concretezza dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.

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