Cassazione Penale, Sentenza n. 22364/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per ricettazione di preziosi provento di furto rinvenuti in un appartamento dove la ricorrente si trovava con familiari. Il difensore deduceva: (i) illegittimità dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibili le dichiarazioni scritte della ricorrente ai sensi dell'art. 494 c.p.p.; (ii) nullità del decreto di citazione per omissione dell'interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p. richiesto fuori dal termine di 20 giorni; (iii) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese durante le operazioni di perquisizione e sequestro ai sensi dell'art. 62 c.p.p.; (iv) vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche basato sui precedenti senza valutare la loro risalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo all'art. 415-bis: il termine di 20 giorni è di natura "ordinatoria" e l'interrogatorio richiesto dopo il decorso di tali giorni ma prima della richiesta di rinvio a giudizio deve essere comunque effettuato; la mancata effettuazione integra una nullità generale a regime intermedio. Il collegio ha poi rilevato ulteriori vizi procedurali: mancata acquisizione del documento contenente dichiarazioni spontanee dell'indagato (che richiede verifica dell'identità dell'estensore) e utilizzazione, a fini probatori nel dibattimento, di dichiarazioni rese senza assistenza del difensore e riportate nel verbale di sequestro (utilizzabili solo nel giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 350, comma 7 c.p.p.). Per tali ragioni la sentenza impugnata e quella di primo grado sono state annullate senza rinvio e gli atti trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
Contestata l'ammissibilità della produzione di dichiarazioni "cartolari" dell'imputato; la sentenza richiama che tali dichiarazioni devono essere sottoposte ad adeguata verifica per accertarne l'affidabilità e l'identità dell'estensore
Il termine di 20 giorni per la presentazione di memorie e richieste ha natura ordinatoria: diritti difensivi (es. interrogatorio) possono essere esercitati anche se la richiesta è presentata dopo il decorso del termine, purché prima della richiesta di rinvio a giudizio; la mancata effettuazione dell'interrogatorio richiesto in tale periodo integra nullità generale a regime intermedio
Riferita in relazione al momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione (richiesta di rinvio a giudizio), momento fino al quale possono essere esercitati i diritti difensivi collegati all'art. 415-bis
Richiamata in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese durante le operazioni di perquisizione/sequestro senza le garanzie difensive; la sentenza segnala che tali dichiarazioni, se utilizzate, possono compromettere la regolarità del processo
art. 350, comma 7 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni rese senza assistenza del difensore e riportate nel verbale di sequestro sono utilizzabili nel giudizio abbreviato ma non nel dibattimento; il loro uso in dibattimento costituisce vizio procedurale
Il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è stato prospettato, ma la cassazione ha risolto il caso per nullità procedurali prima di entrare nel merito approfondito della valutazione dei precedenti
Massime di principio
- Il termine di 20 giorni previsto dall'art. 415-bis c.p.p. è ordinatorio: difese e richieste possono essere comunque presentate e devono essere prese in considerazione se fatte prima della richiesta di rinvio a giudizio; la mancata esecuzione di un interrogatorio richiesto in tale finestra può determinare la nullità degli atti
- Le dichiarazioni "cartolari" o spontanee dell'imputato devono essere formalmente acquisite e la loro paternità/identità verificata prima di poterle utilizzare come prova
- Le dichiarazioni rese senza assistenza del difensore e riportate nel verbale di sequestro non sono utilizzabili nel dibattimento (utilizzabili solo nell'abbreviato ai sensi dell'art. 350, comma 7 c.p.p.); il loro uso può compromettere la validità della sentenza
- Le nullità procedurali tempestivamente eccepite non si considerano sanate e, se rilevanti, possono condurre all'annullamento senza rinvio delle sentenze
- Quando ricorrono plurimi vizi procedurali che incidono sulla completezza del contraddittorio e dei diritti di difesa, la Corte può annullare le sentenze e rinviare gli atti al pubblico ministero per il prosieguo delle indagini/procedimenti
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