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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14864/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28/04/2025 che ha ritenuto sussistente il delitto associativo (art. 291-quater DPR n.43/73 ricondotto all'art. 86 d.lgs. n.141/24) in relazione a due gruppi di imputazioni (capo a) e capo b)). I ricorrenti censurano, tra l'altro: vizio di motivazione per mancata valutazione di specifiche prove (es. captazione progr. 3775); errata qualificazione giuridica del fatto alla luce della novella normativa che ha innalzato le soglie di punibilità dei reati scopo (d.d.lgs. n.141/24), con conseguente possibile depenalizzazione di molte condotte; omissione di verifica degli indici del dolo di organizzazione/partecipazione e dell'esistenza di ruolo organizzativo ascritto ad alcuni imputati; errori nella valutazione del trattamento sanzionatorio e delle circostanze attenuanti; omissione di valutazione di ipotesi di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; dedotta impropria deduzione della prova del reato associativo dalla scelta processuale (concordato) di altri imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto e ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. La Corte ha ritenuto che la motivazione di merito non fosse adeguata in ordine alla sussistenza del delitto associativo alla luce della sopravvenuta novella che ha innalzato le soglie di punibilità e della possibile depenalizzazione di taluni reati scopo. Ha stabilito che il giudice di merito deve verificare e motivare la presenza di indici del dolo di promozione/organizzazione/partecipazione (es.: entità delle forniture, disponibilità di depositi, modalità di distribuzione, dolosa frammentazione delle cessioni) e non può desumere l'esistenza dell'associazione dalla mera somma dei quantitativi complessivamente movimentati o dalla scelta processuale di altri imputati. La Corte ha altresì disposto che, per effetto dell'accoglimento del motivo di qualificazione giuridica, gli ulteriori motivi risultano assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 291-quater DPR n. 43/73

    Riferimento alla normativa sul contrabbando (reato-fine); la questione riguarda la configurabilità dell'associazione finalizzata a reati di contrabbando alla luce della novella legislativa

  • art. 86 d.lgs. n. 141/24

    Norma che riconduce il fatto associativo alla commissione di delitti di contrabbando; la Corte richiede che, quando i reati scopo siano rilevanti solo oltre determinate soglie, il giudice valuti specifici indici del dolo organizzativo per accertare il delitto associativo

  • art. 80 d.lgs. n. 141/24

    ai sensi dell'art. 80 d.lgs. n. 141/24 è oggi stabilita in kg 15

    Stabilisce la soglia (15 kg) rilevante per la punibilità di talune condotte di contrabbando; la sopravvenuta determinazione/modifica delle soglie è elemento che va considerato nella verifica della sussistenza del reato associativo

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola la definizione della posizione in appello mediante concordato; la Corte precisa che, pur avendo alcuni imputati definito la propria posizione secondo tale articolo, la questione di qualificazione giuridica del fatto è rilevabile e può estendersi anche alle loro posizioni

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Consente il motivo per vizio della motivazione e mancata valutazione degli elementi di fatto; invocato dai ricorrenti per lamentare mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione a possibili motivi di non punibilità; la Corte rileva che la valutazione di tali profili non è stata adeguatamente svolta dal giudice di merito

  • art. 416 c.p. (richiamato dalla giurisprudenza)

    Principi giurisprudenziali sulla distinzione tra associazione per delinquere e concorso nel reato continuato: l'associazione è autonoma e richiede un accordo criminoso stabile volto a un programma delittuoso indeterminato; tuttavia la sopravvenuta depenalizzazione dei reati-fine può incidere ex tunc sulla rilevanza penale dell'associazione

Massime di principio

  • Quando l'associazione è finalizzata a reati la cui punibilità dipende dal superamento di soglie quantitative introdotte o modificate dalla legge, il giudice deve motivare specificamente la sussistenza di indici del dolo di organizzazione/partecipazione (es.: capacità di approvvigionamento, depositi, modalità distributive, frammentazione dolosa delle cessioni) e non può limitarsi a considerare il mero ammontare complessivo della merce movimentata.
  • La sopravvenuta depenalizzazione o la modifica delle soglie di punibilità dei reati scopo è elemento di fatto e di diritto che il giudice deve tenere in conto; in certi casi può determinare l'irrilevanza penale ex tunc del programma criminoso e richiedere la rideterminazione della qualificazione e della pena.
  • La prova del reato associativo non si identifica automaticamente con la prova dei reati scopo: la commissione dei reati scopo può fornire indizi utili, ma non è sufficiente da sola a fondare la sussistenza dell'associazione senza la dimostrazione dell'accordo criminoso stabile e del dolo organizzativo.
  • La scelta processuale di singoli imputati (es. definizione ex art. 599-bis c.p.p.) non può essere usata come prova automatica dell'esistenza dell'associazione in capo ad altri; il giudice deve motivare autonomamente la sussistenza degli elementi dell'associazione.
  • Questioni di qualificazione giuridica del fatto (penalità vs. illecito amministrativo; depenalizzazione) sono rilevabili in Cassazione e i loro effetti possono estendersi anche a soggetti che abbiano definito la propria posizione in grado di appello quando la questione incide sulla ragionevole durata del processo e sulla rilevanza penale complessiva.

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