Cassazione Civile, Ordinanza n. 20121/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, relativo all’anno d’imposta 2011, perché, quale titolare di ricevitoria e centro di trasmissione dati operante per conto di un bookmaker estero, l’Ufficio gli aveva contestato la debenza del tributo, oltre interessi e sanzioni, ritenendo integrati i presupposti soggettivo e territoriale dell’imposta. Dopo il rigetto del ricorso davanti alla CTP e dell’appello davanti alla CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: con i primi cinque ha dedotto violazione di norme tributarie, unionale e dei principi di uguaglianza, non discriminazione e affidamento, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere soggetto passivo il CTD, nel ravvisare la territorialità del tributo, nel non disapplicare la normativa interna per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 401 della direttiva IVA, e nel negare l’esimente dell’obiettiva incertezza; con il sesto motivo ha censurato la liquidazione delle spese in favore dell’Amministrazione, nonostante la difesa tramite funzionario, e il mancato uso della compensazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi, richiamando la giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità già consolidata: l’imposta unica è dovuta anche per le ricevitorie/CTD che gestiscono scommesse per bookmaker esteri privi di concessione; il presupposto è l’attività di gestione della raccolta scommesse svolta in Italia, non la conclusione del contratto di scommessa; non vi è contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE né con il divieto di imposte sulla cifra d’affari di cui all’art. 401 della direttiva 2006/112/CE; dopo la legge n. 220 del 2010 non sussiste obiettiva incertezza idonea a escludere sanzioni per l’anno 2011. Ha inoltre respinto il sesto motivo, affermando che nel processo tributario la parte pubblica vittoriosa può ottenere la liquidazione delle spese anche quando sia assistita da propri funzionari, e che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice. Ne è seguita la conferma della sentenza di merito e della pretesa fiscale.
Norme richiamate
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3
L’imposta unica colpisce chiunque gestisca, con qualunque mezzo, concorsi pronostici o scommesse, anche per conto di terzi e anche se il soggetto per conto del quale si opera è stabilito all’estero; per gli anni successivi al 2011 il CTD/ricevitore può essere soggetto passivo solidale.
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b)
È disposizione di interpretazione autentica che chiarisce l’assoggettamento a imposta anche delle attività di raccolta scommesse svolte in assenza o inefficacia di concessione; per il periodo successivo al 2011 consente l’assoggettamento anche delle ricevitorie operanti per bookmakers esteri, in ragione della possibilità di traslazione del tributo.
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 64
Esprime le finalità della riforma, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico, lotta al gioco minorile e contrasto a evasione ed elusione nel settore del gioco.
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1
È interpretato nel senso che l’imposta unica è comunque dovuta anche quando la raccolta del gioco avvenga in assenza o inefficacia della concessione.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 12
Richiamato dalla ricorrente per le spese; la Corte non ne ricava un limite alla liquidazione delle spese in favore dell’ente pubblico vittorioso nel processo tributario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
Nel processo tributario consente la liquidazione delle spese a favore della parte pubblica vittoriosa anche se assistita da propri funzionari, con applicazione dei parametri forensi ridotti del 20%.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 8, 5 e 6
Richiamati per l’esimente dell’obiettiva incertezza e per le sanzioni; la Corte esclude che, per l’anno 2011, permanga un’incertezza normativa rilevante dopo la legge del 2010.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 10
Richiamato con riferimento all’esimente dell’obiettiva incertezza; la Corte la esclude nel caso concreto.
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 49
La normativa interna non è ritenuta restrittiva o discriminatoria della libertà di stabilimento per i bookmaker esteri e per i loro CTD.
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 56
Non osta a una disciplina che assoggetti ad imposta i CTD stabiliti in Italia e, in solido, i bookmaker stabiliti in altro Stato membro.
Direttiva 2006/112/CE, art. 401
L’imposta unica sui giochi non ha carattere di imposta sul volume d’affari; pertanto non è vietata la sua cumulabilità con l’IVA.
Direttiva 2006/112/CE, art. 135, paragrafo 1, lett. i)
Richiamato in relazione all’IVA sulle operazioni di gioco; la Corte distingue nettamente il regime IVA da quello dell’imposta unica nazionale.
cod. proc. civ., art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione denunciati dal contribuente.
cod. proc. civ., art. 118 disp. att.
Consente il richiamo per relationem della motivazione di precedenti arresti conformi.
La regola della soccombenza non impedisce la condanna della parte soccombente alle spese in favore dell’ente pubblico vittorioso.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice e non costituisce un obbligo.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il soggetto passivo non è solo il bookmaker, ma anche il titolare della ricevitoria/CTD che svolga attività di gestione della raccolta scommesse, assicurando la ricezione, la trasmissione delle giocate, l’incasso e il pagamento delle vincite.
- Ai fini dell’imponibilità non rileva la sola conclusione del contratto di scommessa: il presupposto è l’attività di organizzazione e gestione delle scommesse svolta sul territorio nazionale.
- La disciplina dell’imposta unica non viola, per il periodo successivo alla legge n. 220 del 2010, i principi di non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, poiché si applica agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia senza distinzione in base allo Stato di stabilimento.
- L’imposta unica sui giochi d’azzardo non ha natura di imposta sul volume d’affari; perciò l’art. 401 della direttiva IVA non impedisce agli Stati membri di prevedere un tributo speciale cumulativo sui giochi e sulle scommesse.
- L’esimente dell’obiettiva incertezza normativa non è invocabile quando la disciplina, per effetto della disposizione interpretativa sopravvenuta, abbia chiarito in modo univoco il presupposto impositivo e la soggettività passiva per l’annualità considerata.
- Nel processo tributario, la parte pubblica vittoriosa può ottenere la rifusione delle spese anche se si è difesa tramite propri funzionari; la compensazione resta una facoltà del giudice, non un obbligo.
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