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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3954/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento emessi nei confronti della società SIME s.n.c. per l'anno 2007 e, quanto a taluni, accertamenti IRPEF loro contestati per essere stati qualificati soci di fatto e, per Giacomo Esposito, amministratore di fatto. Contestavano di non essere soci di fatto, denunciavano insufficiente motivazione degli atti, riproposero vizi di motivazione del processo verbale di constatazione, nonché numerose violazioni procedurali e di diritto (art.36 d.lgs. 546/1992, art.42 DPR 600/1973, art.2697 c.c., principio ne bis in idem, ecc.). Hanno dedotto, tra l'altro, la nullità per difetto di contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari (in particolare l'omessa partecipazione di Vincenzo La Porta), l'omessa pronuncia su questioni decisive e il difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo: ha constatato la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (tra cui Vincenzo La Porta), rilevando il principio di unitarietà dell'accertamento fiscale delle società di persone e che la controversia sulla esistenza di una societa' di fatto impone la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Per questo motivo ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio degli atti al giudice di primo grado, che dovrà integrare il contraddittorio ai sensi dell'art.14 d.lgs. n.546/1992 e riesaminare l'impugnazione. Altri motivi sollevati non sono stati risolti nel merito in questa decisione (la Corte si è limitata a rilevare il vizio di nullità procedurale e a disporre il rinvio).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 14

    Imposta dalla Corte quale norma che obbliga all'integrazione del contraddittorio quando esistono litisconsorti necessari: la mancata partecipazione di tutti i soci di una societa' di persone determina nullità assoluta del giudizio

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 29

    Richiamato come norma che consente la riunione dei giudizi; la Corte osserva che, salva la riunione, l'integrazione del contraddittorio e' necessaria

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 36, comma 2

    I ricorrenti hanno evocato profili di nullità della sentenza per carenze nella indicazione dei fatti e nella motivazione; la Corte ha ritenuto tuttavia decisivo il vizio di mancata partecipazione dei litisconsorti necessari

  • Codice di procedura civile - art. 101

    Richiamato dai ricorrenti nell'ambito del principio del contraddittorio; la sentenza conferma l'importanza del contraddittorio esteso a tutti i soggetti interessati

  • Codice di procedura civile - art. 112

    I ricorrenti lamentavano omessa pronuncia su punti controversi; la norma richiede al giudice di decidere su tutte le questioni dedotte, reclamo che la Corte ha ritenuto collocato nel più ampio quadro della nullità per mancata partecipazione dei litisconsorti

  • Codice di procedura civile - art. 360

    Norma che disciplina i motivi di cassazione invocati (vizi di motivazione, violazione di legge, omessa pronuncia, ecc.). La Corte ha accolto il ricorso sul vizio in base a questa e altre norme processuali

  • Codice civile - art. 2697

    Richiamata dai ricorrenti in ordine alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ha deciso nel merito su questo profilo per effetto della nullità processuale rilevata

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 42

    Invocata dai ricorrenti per carenza di motivazione dell'accertamento; la Corte non si e' pronunciata nel merito avendo deciso per la nullità del giudizio per mancato contraddittorio

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 7

    Richiamata come presunta violazione di principi di certezza e tutela del contribuente; la Corte non ha risolto nel merito tale censura, pronunciatasi sulla nullità processuale

  • Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 4 (ne bis in idem)

    art. 4 protocollo n. 7 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti in ordine al principio ne bis in idem; la questione e' stata dedotta ma non decisa nella presente cassazione, che ha disposto il rinvio per integrazione del contraddittorio

  • Costituzione - art. 117

    Invocato in connessione con l'obbligo di conformità alle norme sovranazionali (CEDU); non decisionale nel provvedimento reso, che si e' concentrato sul vizio di litisconsorzio

  • Codice di procedura civile - art. 378

    Citato in relazione al deposito di memorie del pubblico ministero; la norma e' mera indicazione procedurale nell'istruttoria

Massime di principio

  • Quando un accertamento fiscale riguarda una societa' di persone (o una contestata societa' di fatto) l'accertamento e la conseguente imputazione dei redditi sono unitari: la controversia coinvolge la societa' e tutti i soci e il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutti i soggetti interessati (litisconsorzio necessario).
  • Se il giudizio viene celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (anche se alcuni contestano la loro qualifica di soci), la sentenza di merito e' affetta da nullita' assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato del processo e comporta la cassazione con rinvio per integrazione del contraddittorio.
  • Per evitare la nullita' procedurale, il contribuente che impugna un avviso relativo a una societa' di persone deve verificare ed eventualmente ottenere l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci indicati dall'accertamento o richiedere la riunione dei giudizi ove opportuno.
  • Se nella controversia sussistono questioni personali strettamente individuali (distinte dagli elementi comuni dell'accertamento societario), tali questioni possono giustificare l'assenza del litisconsorzio; pertanto, chi agisce dovrebbe specificare e documentare la natura personale della sua difesa per evitare l'obbligo di integrazione.
  • In caso di omissione di parti necessarie, la parte interessata puo' chiedere la declaratoria di nullita' e il rinvio; il giudice di merito, in sede di nuovo esame, dovra' integrare il contraddittorio e riesaminare sia le questioni di fatto che di diritto.

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