Cassazione Penale, Sentenza n. 17555/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello sostenendo: 1) errore nella qualificazione giuridica del fatto e vizio di motivazione perché il medico veterinario libero professionista non sarebbe pubblico ufficiale ma al massimo esercente un servizio di pubblica necessità, e la scheda identificativa canina non sarebbe atto pubblico bensì una semplice attestazione/ricognizione amministrativa (contestando l'applicazione della L.R. Piemonte n.18/2004 e la presunta natura certificativa del veterinario); 2) in via subordinata chiede la riqualificazione del fatto in falso in certificati (art. 481 c.p.) se non si riconoscesse la qualità di pubblico ufficiale; 3) denuncia manifesta illogicità e travisamento della prova per omessa valutazione del 'corpo di reato' (le schede identificative) e delle sommarie informazioni/testimonianze di acquirenti che avrebbero riferito di aver assistito all'applicazione del microchip e di aver firmato alla presenza del veterinario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul merito la Corte ha ritenuto che, alla luce degli artt. 3, 4 e 6 della L.R. Piemonte n. 18/2004, il veterinario libero professionista autorizzato svolge un segmento della funzione pubblica di identificazione (atto di identificazione, applicazione del microchip, compilazione della scheda) e quindi esercita poteri connotati da valenza certificativa: la scheda identificativa è un atto pubblico rilevante ai fini dell'art. 479 c.p. La Corte ha escluso la riclassificazione in falso in certificati (art. 481 c.p.) perché il soggetto, nell'ambito del procedimento regionale, non è privo della qualità di pubblico ufficiale. Quanto al terzo motivo, è stata dichiarata inammissibile la censura di travisamento della prova perché la doglianza sulla mancata valutazione di specifiche schede e testimonianze non era stata devoluta al giudice d'appello (introduceva profili nuovi in Cassazione); in ogni caso la contestazione atteneva a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza emessa il 07/04/2026.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la scheda identificativa canina integri un atto pubblico ai fini dell'art. 479 c.p., in quanto documenta fatti giuridicamente rilevanti nell'ambito di un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge regionale
Norma applicabile solo se il falso provenisse da soggetto privo della qualità di pubblico ufficiale; la Corte ha escluso la sua applicazione perché il veterinario, nel segmento procedimentale disciplinato dalla L.R., assume qualità e poteri certificativi
Legge Regionale Piemonte n. 18 del 19/07/2004
La norma regionale disciplina la procedura di identificazione e attribuisce al veterinario autorizzato il compito di identificare, applicare il microchip e compilare la scheda; tale disciplina conferisce alla fase compiuta dal veterinario valenza pubblicistica e probatoria, propedeutica alla registrazione ASL
Rilevanza del criterio oggettivo-funzionale per individuare la qualità di pubblico ufficiale: la Corte richiama che la qualifica deriva dal concreto esercizio di poteri autoritativi o certificativi, indipendentemente dal rapporto di dipendenza
Norma citata dalla difesa come possibile alternativa (esercente un servizio di pubblica necessità); la Corte però ritiene che l'attività del veterinario, così come disciplinata dalla legge regionale, rientri nella sfera della pubblica funzione con poteri certificativi
Richiamati dalla difesa sui requisiti dell'atto pubblico; la Corte ritiene che la scheda, documentando fatti rilevanti per l'anagrafe regionale e redatta in esecuzione di una procedura pubblica, abbia efficacia probatoria propria degli atti pubblici
Richiesto dalla difesa in ordine alla presunta violazione del principio di motivazione e al travisamento della prova; la Corte valuta e respinge la censura ritenendo che i profili invocati non fossero devoluti al giudice d'appello
art. 606 comma 1 e comma 3 c.p.p.
Norma sulla motivazione della Cassazione invocata per dedurre illogicità e travisamento; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo nella parte in cui introduce per la prima volta in Cassazione un presunto travisamento non devoluto in appello, applicando i limiti del devolutum
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025 (Prete) e precedenti indicati in motivazione
Le Sezioni Unite ribadiscono il criterio oggettivo-funzionale per la qualifica di pubblico ufficiale: il privato che esercita, nell'ambito di potestà pubblicistica, poteri certificativi è pubblico ufficiale; la Corte applica questo principio al veterinario autorizzato
Massime di principio
- Quando una normativa pubblica disciplina una procedura e affida a un professionista privato compiti di identificazione, certificazione o documentazione propedeutici a una registrazione pubblica, l'atto formato dal professionista può assumere natura pubblicistica e l'autore qualificarsi come pubblico ufficiale in base al criterio oggettivo-funzionale
- La riserva, a favore di un ente pubblico, della fase finale di inserimento/registrazione (es. inserimento in banca dati ASL) non esclude automaticamente la natura pubblicistica della fase antecedente compiuta dal professionista autorizzato
- La riqualificazione dell'ipotesi di reato in termini meno gravi (es. da art. 479 a art. 481 c.p.) è ammissibile solo se emerge che il soggetto non riveste la qualità di pubblico ufficiale; la qualificazione dipende dalla concreta funzione esercitata, non dalla qualifica formale del soggetto
- In Cassazione non è ammesso dedurre per la prima volta un travisamento della prova o l'omessa valutazione di elementi decisivi che non siano stati devoluti al giudice d'appello: le doglianze di fatto devono essere prospettate in appello salvo che la sentenza di secondo grado introduca nuovi profili decisivi
- Una censura che si traduca nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile in sede di legittimità; la Corte di Cassazione controlla la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione, non rivaluta i fatti
- Per valutare se un documento sia atto pubblico occorre accertare se il documento è stato creato nell'ambito di una procedura legalmente regolata e se l'ordinamento attribuisce a quella documentazione efficacia probatoria nei confronti dell'amministrazione pubblica
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