Cassazione Penale, Ordinanza n. 32423/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena a mesi 10 di reclusione ed euro 210 di multa per il reato contestato ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, commesso in Foggia il 31 gennaio 2020. I motivi di ricorso erano due: il primo contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, il secondo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte rileva che le doglianze sono manifestamente infondate perché generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata; in particolare, quanto alla responsabilità, in appello vi era stata rinuncia ai motivi sul punto, mentre, quanto alle attenuanti, la Corte territoriale aveva già mitigato il trattamento sanzionatorio e aveva legittimamente valorizzato i precedenti penali dell'imputato per negare le attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dalla sentenza non emerge il contenuto specifico della violazione, ma solo il riferimento al reato contestato.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in doglianze generiche che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla responsabilità non è esaminabile in cassazione se in appello vi è stata rinuncia ai motivi sul punto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo motivi valorizzando elementi come i precedenti penali dell'imputato, purché la motivazione sia non illogica e specificamente censurata.
- In sede di legittimità, la mera contestazione del trattamento sanzionatorio è insufficiente se non si evidenziano vizi logici o giuridici della decisione di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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