Cassazione Penale, Ordinanza n. 00967/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di Assise di Appello di Cagliari aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di anni dodici e mesi otto di reclusione per l'omicidio di un'altra persona. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 62 n. 2 c.p., sostenendo che non fosse stato adeguatamente valorizzato il suo stato d'animo, ritenuto alterato da pregresse vessazioni economiche subite dalla famiglia della vittima, e contestando la mancata riconduzione della fattispecie alla provocazione o, comunque, al fatto ingiusto altrui; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 132 c.p., censurando la determinazione della pena base, fissata poco sopra il minimo edittale, sulla base di ragioni ritenute illogiche e inconferenti, in particolare con riferimento all'intensità del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e delle conclusioni di merito sulla provocazione e sul fatto ingiusto altrui, attività preclusa al giudice di legittimità; inoltre la sentenza impugnata era stata ritenuta congruamente motivata sul punto. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la dosimetria della pena era stata giustificata in modo corretto e conforme ai parametri dell'art. 133 c.p., incluso il riferimento all'intensità del dolo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La deduzione dell'attenuante della provocazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e della prova in sede di legittimità; occorre che il giudice di merito abbia omesso o illogicamente negato l'attenuante, circostanza qui esclusa.
La censura sulla pena base è inammissibile quando mira a contestare in modo sostanzialmente valutativo la determinazione del trattamento sanzionatorio, se questa risulta sorretta da motivazione coerente e conforme ai criteri legali.
La determinazione della pena deve essere ancorata ai parametri legali, tra cui l'intensità del dolo; la Corte ha ritenuto corretto il richiamo a tali criteri da parte del giudice di merito.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamo della stessa norma come base della doglianza sull'attenuante della provocazione.
Richiamo della stessa norma come base della doglianza sulla determinazione della pena base.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della provocazione o del fatto ingiusto altrui, quando il giudice di merito abbia già fornito una motivazione congrua sul punto.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile se si limita a contestare il quantum in termini di mero dissenso valutativo, senza evidenziare una reale violazione dei criteri legali o un vizio motivazionale decisivo.
- Il riferimento all'intensità del dolo rientra tra i parametri che il giudice deve considerare ai fini della commisurazione della pena; la sua valorizzazione, se motivata, non integra di per sé vizio censurabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi contrari, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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