Cassazione Civile, Ordinanza n. 39574/2021 del 13/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento Ici per gli anni 2010 e 2011 e Imu per gli anni 2012, 2013 e 2014, emessi su un bene che risultava iscritto in catasto come fabbricato categoria D/8. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo che l’immobile, in realtà, fosse costituito da serre in acciaio e nylon adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale, e che l’accatastamento come fabbricato fosse frutto di errore; da ciò aveva tratto la conseguenza che il bene non fosse imponibile Ici/Imu, anche richiamando l’art. 13, comma 14-ter, d.l. 201/2011. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico, denunciando violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 504/1992 e dell’art. 13 d.l. 201/2011, nonché omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che: l’iscrizione catastale in categoria D/8, effettuata su richiesta dello stesso proprietario, era sufficiente a integrare il presupposto impositivo; l’asserito errore del contribuente non poteva paralizzare la pretesa fiscale per gli anni già maturati; la successiva variazione catastale del 2017 da D/8 a unità collabente non aveva effetto retroattivo sulle annualità in contestazione; la CTR aveva inoltre applicato erroneamente norme concernenti fabbricati rurali e serre sul suolo naturale, che non escludevano l’efficacia dell’originario accatastamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il motivo. Ha affermato che l’iscrizione catastale costituisce, di regola, presupposto sufficiente per l’imposizione Ici/Imu e che le variazioni catastali producono effetti, di regola, solo dall’anno d’imposta successivo. L’eccezione opera solo per correzioni di errori materiali di fatto riconosciuti dall’amministrazione o per variazioni denunciate dal contribuente, ma comunque con efficacia non retroattiva oltre i limiti normativamente previsti. Nel caso concreto, il contribuente aveva denunciato l’esistenza di un immobile classificato D/8 ed era rimasto inerte fino alla procedura DOCFA del 2017, che aveva comportato il passaggio a unità collabente: tale variazione confermava l’esistenza fisica e la natura originaria del bene, non la sua pregressa inesistenza fiscale. La CTR ha quindi erroneamente escluso il presupposto impositivo sulla base di un preteso errore dell’accatastamento e di una lettura non corretta delle norme richiamate. La sentenza è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata ritenuta specificamente dedotta e autonomamente scrutinabile, senza confusione incompatibile con il vizio di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame delle risultanze catastali e della variazione del 2017 è stato prospettato come vizio autonomo, ma la Corte ha ritenuto assorbente il profilo di diritto.
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 504 del 1992
Sono le norme sul presupposto dell’Ici, interpretate nel senso che l’iscrizione catastale del bene rileva ai fini dell’imposizione.
È stata richiamata per l’Imu; la Corte ha escluso che la norma, invocata per serre sul suolo naturale, potesse neutralizzare l’efficacia del precedente accatastamento come fabbricato.
art. 13, comma 14-ter, d.l. n. 201 del 2011
La disposizione sull’obbligo dichiarativo dei fabbricati rurali e delle serre non è stata ritenuta idonea a far venir meno il presupposto impositivo derivante dall’originaria iscrizione catastale.
art. 3, comma 3, lett. b), d.m. n. 28 del 1998
Norma richiamata dalla CTR e ritenuta non decisiva ai fini dell’esclusione dell’imposizione sulle annualità precedenti.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992
Le variazioni catastali hanno efficacia dalla annualità successiva a quella di annotazione, salvo le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza.
art. 53 Cost.
Richiamato in giurisprudenza per affermare che la disciplina dell’efficacia temporale delle variazioni catastali non viola la capacità contributiva.
Richiamato solo per il rito camerale non partecipato.
Massime di principio
- In materia di Ici e Imu, l’iscrizione del bene in catasto costituisce di regola un presupposto sufficiente per l’assoggettamento all’imposta.
- Le variazioni catastali producono effetti sulla base imponibile, in linea generale, solo dall’anno d’imposta successivo a quello della loro annotazione o efficacia.
- L’eventuale errore del contribuente nell’accatastamento non può essere opposto per eliminare retroattivamente l’imposizione relativa agli anni in cui l’amministrazione ha legittimamente fatto affidamento sulla dichiarazione catastale del medesimo contribuente.
- L’eccezione al principio di efficacia non retroattiva opera solo per correzioni di errori materiali di fatto o per variazioni denunciate dal contribuente, ma non comporta automaticamente l’eliminazione del presupposto impositivo per le annualità pregresse.
- Una successiva classificazione del bene come unità collabente non prova di per sé la pregressa inesistenza fiscale del bene, ma conferma la sua originaria esistenza fisica e la sopravvenuta modificazione della sua consistenza o destinazione.
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