Cassazione Penale, Sentenza n. 1054/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Berisha impugnava l'ordinanza che, riconoscendo la continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra reati valutati in sei sentenze irrevocabili, aveva fissato la pena base e applicato aumenti risultando nella pena complessiva di 5 anni 4 mesi di reclusione e 3.300 euro di multa. Ha proposto cinque motivi: 1) carenza di motivazione e violazione degli artt. 81 c.p. e 125 c.p.p. per la quantificazione arbitraria degli aumenti per i reati satellite e la mancata motivazione per ciascun incremento; 2) violazione dell'art. 81 c.p. per aver superato il limite del triplo della pena per la violazione più grave; 3) errata determinazione della pena base (avrebbe dovuto considerare la violazione più grave tra quelle della sentenza sub 6) e non la pena finale); 4) omissione dell'applicazione della riduzione di un sesto per le sentenze emesse con giudizio abbreviato e mancato rispetto del fatto che tutte le sentenze derivano da procedimenti speciali (artt. 81 c.p., 444 e 442 c.p.p.); 5) violazione dell'art. 535 c.p.p. per l'asserita condanna alle spese processuali pur senza soccombenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte infondato/ammissibile o inammissibile come segue: - Primo motivo: rigettato. Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato gli aumenti, richiamando gli aumenti del giudice di merito e giustificando incrementi ulteriori con la marcata propensione a delinquere dell'imputato; si richiamano i principi delle Sezioni Unite (Pizzone). - Secondo motivo: accolto. La Corte ha rilevato il superamento del limite previsto dall'art. 81, comma primo, c.p. (la pena finale eccede il triplo della pena per il reato più grave, quantificata in 1 anno e 6 mesi e 600 euro), e pertanto ha annullato l'ordinanza limitatamente a tale profilo. - Terzo motivo: infondato. Non sussisteva alcuna operazione di scorporo da compiere poiché la sentenza sub 6) riguardava un singolo reato; la censura era generica. - Quarto motivo: inammissibile per genericità in relazione alla indicazione delle sentenze per l'applicazione della riduzione di un sesto; la Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva comunque tenuto conto della diminuzione per abbreviato. - Quinto motivo: infondato. Il Tribunale non ha imposto una nuova condanna autonoma alle spese processuali ma ha confermato la condanna alle spese disposta dal giudice della cognizione. Dispositivo: annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al superamento del limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p., con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica affinché colmi le lacune e determini la pena nel rispetto dei principi esplicitati.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione deve valutare la continuazione tra reati e determinare la pena complessiva conseguente
"è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge"
Limite del triplo: nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice è vincolato a non aumentare la pena complessiva oltre il triplo della pena stabilita per la violazione più grave; principio che ha portato all'annullamento parziale dell'ordinanza
Riferimento procedurale richiamato nella censura sulla motivazione; la norma riguarda i criteri di applicazione delle misure e della quantificazione e va interpretata unitariamente con gli obblighi motivazionali del giudice dell'esecuzione
Disciplina del giudizio abbreviato (sanzioni e riduzioni); norma rilevante per la dedotta applicazione della riduzione di un sesto alle pene pronunciate con rito abbreviato
Norma sui procedimenti speciali e sulle loro conseguenze in tema di determinazione della pena, richiamata nella censura circa il trattamento delle sentenze originate da riti speciali
Regola sull'imputazione delle spese processuali; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata una nuova autonoma condanna alle spese nel procedimento esecutivo, ma la conferma di quella già disposta dal giudice della cognizione
Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio giurisprudenziale: nel reato continuato il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite, con intensità motivazionale proporzionata all'entità degli aumenti; richiamato per valutare la sufficienza della motivazione sugli aumenti
Sezioni Unite, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Principio secondo cui nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice deve rispettare il limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p.; richiamato come parametro vincolante
Corte costituzionale n. 183 del 2013
Principio procedurale che giustifica il rinvio a giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica per il nuovo esame, per garantire imparzialità e completezza del riesame
Massime di principio
- Nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva il giudice deve individuare il reato più grave e adottare la pena base corrispondente a tale reato prima di calcolare gli aumenti
- Gli aumenti per i reati satellite devono essere motivati distintamente; il grado di motivazione richiesto è proporzionato all'entità degli aumenti e serve a verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene
- Il limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p. è vincolante anche in sede esecutiva: la pena complessiva non può eccedere il triplo della pena per la violazione più grave
- Le riduzioni previste per riti speciali (es. sconto di un sesto per il giudizio abbreviato) devono essere tenute in conto nella determinazione della pena complessiva se applicabili e correttamente dedotte
- Il giudice dell'esecuzione, se rileva carenze o errori sostanziali nella determinazione della pena, può essere costretto dalla Cassazione a riesaminare la quantificazione in diversa persona fisica; ciò serve a garantire imparzialità e completezza del nuovo giudizio
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