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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13892/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contestazione sulla decorrenza degli interessi spettanti sul credito d'imposta IRPEG relativo al periodo d'imposta 1996. La ricorrente chiedeva il riconoscimento di ulteriori interessi a decorrere dal primo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione (ossia dall'1/1/1998) fino al 31/12/2002; l'Amministrazione aveva riconosciuto e rimborsato il credito e gli interessi nella misura fissata da una precedente sentenza della CTP di Milano (n.192/26/2005) che aveva posto la decorrenza degli interessi dal 31/12/2002. La ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'ufficio sulla domanda integrativa di interessi, sostenendo che la precedente pronuncia non poteva formare giudicato sulla spettanza di interessi anteriori al 31/12/2002 o che la parte relativa alla decorrenza fosse stata espressa 'ad abundantiam' e quindi non decisiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la statuizione della CTP di Milano, che aveva esplicitamente condannato l'Agenzia al pagamento del rimborso con interessi dal 31/12/2002, non fosse stata impugnata da Milano Assicurazioni nel relativo punto e abbia così formato giudicato parziale (dies a quo degli interessi). La Corte ha escluso che la pronuncia potesse essere interpretata come mera declaratoria 'ad abundantiam' o come una pronuncia di cessazione della materia del contendere tale da non acquisire efficacia di giudicato sostanziale. Perciò la richiesta successiva della contribuente per interessi anteriori al 31/12/2002 è stata rigettata. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    interessi tributari ex art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 dal 31 dicembre 2002; secondo comma: decorrenza dal secondo semestre successivo alla data di presentazione della dichiarazione

    la Corte ha ritenuto che, pur essendo l'art.44 la norma che fissa la decorrenza legale degli interessi, la precisa determinazione del dies a quo operata in sentenza (31/12/2002) è stata motivata e dispositiva e quindi vincolante come parte del giudicato parziale

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    decadenza dell'ufficio dal potere di rettificare la dichiarazione

    richiamato in relazione al momento in cui l'ufficio decade dal potere di rettifica, fattore rilevante per individuare i termini entro i quali gli interessi possono essere contestati o computati

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 1, 18, 46, 49, 53, 62)

    richiamato per le norme processuali tributarie sul rito, sulle impugnazioni e sugli effetti delle sentenze; in particolare l'art.62 invocato in relazione ai mezzi di impugnazione e all'ambito di esame della Corte

  • art. 2909 cod. civ.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla nullità della sentenza e agli effetti del giudicato; la Corte non ha accolto la censura di nullità fondata su tale articolo

  • artt. 99, 100, 112, 324, 329 cod. proc. civ.

    articoli richiamati dalla ricorrente sotto il profilo formale e processuale (es. motivazione, vizi del provvedimento), ma la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse con riferimento a tali norme

Massime di principio

  • Una statuizione dispositiva e motivata contenuta in una sentenza che non è stata impugnata nel relativo capo forma giudicato (anche parziale) e vincola le parti; se non si impugna quel punto si perde la possibilità di rimetterlo in discussione successivamente.
  • Non tutte le affermazioni in motivazione che appaiono 'ad abundantiam' producono giudicato: ciò che determina efficacia vincolante è la parte dispositiva della sentenza e la sua specifica motivazione; se la pronuncia è espressa in dispositivo va considerata definitiva salvo impugnazione.
  • La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere, se realmente tale e non impugnata, ha effetti limitati (cessazione dell'interesse) e non sempre produce efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa rimasta inesaminata; occorre valutare se il punto è stato effettivamente deciso in dispositivo.
  • In controversie tributarie su rimborsi e interessi è fondamentale impugnare espressamente tutti i capi di sentenza sui quali si intende conservare la disputa; altrimenti si può perdere la possibilità di ottenere somme ulteriori basate su diversa decorrenza degli interessi.
  • La corretta quantificazione degli interessi segue la normativa fiscale applicabile, ma una decisione giurisdizionale che fissi un dies a quo motivato prevale sulla richiesta successiva del contribuente di interessi con decorrenza diversa, se quella decisione è divenuta definitiva.

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