Cassazione Civile, Sentenza n. 13788/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato il loro appello avverso la decisione di primo grado che aveva accertato la violazione delle distanze legali da parte dei Crinò. I ricorrenti deducevano: 1) vizio di applicazione dell'art.78 del D.Lgs. 267/2000 e della normativa regionale (art.16 L.R. 23.12.2000 n.30), sostenendo che la disciplina statale sul conflitto di interessi non fosse applicabile in Sicilia per competenza regionale; 2) censuravano l'accertamento circa l'applicabilità delle distanze tra costruzioni (art.873 c.c.) e la legittimità della costruzione rispetto all'art.23 delle NTA del PRG comunale e al regolamento edilizio, sostenendo che si trattasse di semplice ricostruzione nella stessa posizione del preesistente organismo edilizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei Crinò. Ha ritenuto che: a) il coinvolgimento di Francesco Crinò nella fase endoprocedimentale e promotrice della variante urbanistica integrasse un conflitto di interessi rilevante che ha inciso direttamente sull'esito del contenzioso, richiedendo l'applicazione del principio di astensione e degli istituti previsti per le delibere adottate in conflitto; b) l'art.6-bis della L.241/1990 estende l'obbligo di astensione anche agli atti endoprocedimentali; c) la normativa regionale non esclude la tutela prevista a fronte dell'inosservanza dell'obbligo di astensione e il vizio costituisce causa di annullamento/sospensione delle parti dello strumento urbanistico correlate all'interesse dell'amministratore; d) quanto alle distanze, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che il nuovo fabbricato fosse una costruzione nuova (non mera ricostruzione) e che pertanto si applicassero le distanze vigenti al momento dell'edificazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati alle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico enti locali), art.78
“gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado... [con esclusione] dei provvedimenti normativi o di carattere generale, salvo che sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore..."
La Corte ha applicato l'art.78 ritenendo che, se sussiste una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della variante urbanistica e l'interesse dell'amministratore, l'obbligo di astensione opera anche per atti che incidono sul PRG e le parti dello strumento urbanistico possono essere sospese/annullate
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico enti locali), art.79 comma 4
“ove la correlazione immediata e diretta... sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti dello strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale e, nelle more dell’accertamento, la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico sono sospese."
La norma è stata richiamata per giustificare la disapplicazione delle disposizioni del PRG direttamente collegate all'interesse dell'amministratore che non si è astenuto
Legge 7 agosto 1990 n.241, art.6-bis
“il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"
La Corte ha ritenuto che l'obbligo di astensione riguarda anche la fase endoprocedimentale: la partecipazione del Crinò alla fase istruttoria ha dunque rilevanza e può viziare l'atto finale
Legge Regionale Sicilia 23.12.2000 n.30, art.16
La Corte ha ritenuto che la normativa regionale non osti all'applicazione dei principi di imparzialità e astensione: l'inosservanza integra un vizio dell'atto amministrativo rilevante ai sensi dell'art.97 Cost.
NTA del PRG del Comune di Furci Siculo, art.23
“in caso di pareti non finestrate è consentita l’edificazione in aderenza o con un distacco minimo di sei metri. E’ possibile costruire al confine anche nel caso sia interposto un preesistente fondo avente larghezza inferiore a metri 6"
Sebbene la norma locale prevedesse limiti diversi, la Corte ha ritenuto che le disposizioni del PRG relative all'immobile potessero essere disapplicate/annullate se ritenute frutto di deliberazione adottata in conflitto di interessi; inoltre la Corte ha accolto la valutazione di merito secondo cui le nuove costruzioni non ricadono nella disciplina della mera ricostruzione
Codice Civile, art.873
Richiamato nella censura sulla distanza tra costruzioni: la Corte di merito ha invece giudicato che si fosse in presenza di una nuova costruzione, pertanto applicabili le distanze vigenti al momento dell'edificazione
Regolamento Edilizio comunale, art.26 comma 17
Contestato dai ricorrenti per ritenere la contingenza della posizione dell'opera con il preesistente organismo edilizio; la Corte ha condiviso il giudizio di merito che definiva l'opera come nuova
Massime di principio
- Il dovere di astensione dell'amministratore locale si estende anche alla fase endoprocedimentale: chi partecipa alla predisposizione di atti tecnici o proposte che poi approverà l'organo collegiale deve astenersi in presenza di un conflitto di interessi.
- Se una variante o parte dello strumento urbanistico è adottata con il concorso di un amministratore in conflitto di interessi e la correlazione tra deliberazione e interesse è immediata e diretta, quelle parti possono essere sospese e annullate; la normativa regionale non elimina il principio di imparzialità.
- La qualificazione dell'intervento come "ricostruzione" o "nuova costruzione" è determinante per l'applicazione delle distanze: se l'opera è sostanzialmente nuova si applicano le distanze vigenti al momento dell'edificazione.
- Una condanna penale definitiva relativa a comportamenti connessi all'adozione dell'atto amministrativo può avere efficacia sulla valutazione della legittimità dell'atto stesso (effetto sulla cristallizzazione del vizio).
- In casi analoghi conviene verificare tempestivamente: a) la sussistenza di conflitto di interessi e chiedere l'astensione; b) la legittimità della variante urbanistica (eventuale impugnazione e richiesta di sospensione delle disposizioni contestate); c) la natura dell'intervento (ricostruzione vs nuova costruzione) con eventuale consulenza tecnica d'ufficio
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