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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13810/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n.3806/2022 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione originariamente notificato dal Principe per mancato deposito. Il ricorrente deduce errore revocatorio consistente nella errata determinazione del valore della causa (la controparte, al momento dell'iscrizione a ruolo, avrebbe dichiarato valore indeterminabile, mentre il ricorrente ritiene il valore pari a Euro 540,00 come da atto d'appello), con conseguente eccessiva liquidazione delle spese e obbligo di ulteriore versamento a titolo di contributo unificato; lamenta altresì, in memoria, mancata notifica dell'avviso di fissazione d'udienza (non però formulato come motivo in ricorso).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore denunciato (errata quantificazione del valore della causa) non rientri nella nozione di "errore di fatto" ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c., ma costituisca errore di giudizio/valutazione circa il valore della controversia, dunque non rimediabile con la revocazione. È stata respinta anche la richiesta di correzione per errore materiale (artt. 287 e 391-bis c.p.c.), poiché non si tratta di difetto tra ideazione e rappresentazione grafica. La Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del grado a favore del Condominio (liquidate in Euro 950,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi, IVA e CPA), ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002, pur non accogliendo la richiesta del Condominio di condanna ex art.96 co.3 c.p.c. per abuso del diritto.

Norme richiamate

  • art. 395 n.4 cod. proc. civ.

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'errore di fatto è limitato a false presupposizioni su fatti storici; la contestazione della corretta quantificazione del valore della causa rientra invece in errore di giudizio/di diritto e non è causa di revocazione.

  • art. 398 co.2 cod. proc. civ.

    Richiamato quale regola formale per l'indicazione del motivo di revocazione; il ricorso è stato ritenuto sufficientemente conforme ai requisiti formali previsti.

  • art. 366 co.1 nn.3 e 6 cod. proc. civ.

    La Corte verifica e ritiene rispettati i requisiti di forma del ricorso per revocazione (indicazione del motivo e sommaria esposizione dei fatti).

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Richiamata in relazione alla correzione di errori materiali; la Corte ricorda che la correzione è ammessa per difetti di trascrizione/raffigurazione e non per errori di valutazione come nel caso di specie.

  • art. 287 cod. proc. civ.

    Invocata unitamente all'art.391-bis per la correzione di errori materiali; la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per tale rimedio.

  • art. 13 co.1-bis e co.1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, quando ricorrono i presupposti processuali indicati dalla norma.

  • art. 96 co.3 cod. proc. civ.

    La richiesta di applicazione della sanzione per lite temeraria ex art.96 co.3 è stata respinta perché non emergono elementi idonei a configurare abuso del diritto di impugnazione.

  • art. 369 cod. proc. civ.

    Norma richiamata implicitamente quale obbligo del deposito del ricorso per cassazione dopo notifica; la mancata osservanza ha determinato l'improcedibilità del ricorso di legittimità originario.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è strettamente limitata a false presupposizioni di fatti storici: non comprende errori di diritto o di valutazione giuridica o di giudizio.
  • La determinazione del valore della causa, quando incide sulla liquidazione delle spese, rientra nella valutazione giuridico-giudiziale e quindi difficilmente è sindacabile mediante revocazione; va invece impugnata con i rimedi ordinari nella misura e nei termini previsti.
  • La correzione per errore materiale (art. 287 e 391-bis c.p.c.) si applica solo a difetti di trascrizione o rappresentazione grafica dell'atto del giudice, non a discrepanze sulla valutazione del merito o del valore della controversia.
  • Se si contesta la dichiarazione del valore fatta dalla controparte in fase di iscrizione a ruolo, occorre sollevare la questione nei gradi o mezzi appropriati (es. istanza di revisione delle spese, impugnazioni ordinarie) e non tramite revocazione per errore di fatto.
  • Il mancato deposito del ricorso notificato comporta l'improcedibilità della cassazione: è essenziale rispettare i termini e gli adempimenti formali (compreso il deposito) per non pregiudicare la procedura di legittimità.
  • La Corte può comunque disporre la condanna alle spese e l'eventuale obbligo di versamento di contributi unificati quando siano ravvisati i presupposti normativi, anche se il ricorso per revocazione venga dichiarato inammissibile.

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