Cassazione Civile, Ordinanza n. 18341/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una banca aveva citato due coniugi chiedendo la revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale avente a oggetto un immobile di proprietà di uno dei coniugi, sostenendo che l'atto pregiudicasse la garanzia patrimoniale. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo insussistente l'eventus damni perché il patrimonio residuo della debitrice era capiente. La cessionaria del credito aveva poi proposto appello e la corte territoriale, dopo una serie di rimessioni in decisione e integrazioni del contraddittorio, aveva accolto il gravame dichiarando inefficace il fondo patrimoniale nei confronti dell'appellante. I coniugi hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi: con i primi quattro hanno censurato, sotto profili di omesso esame e violazione di legge, la valutazione dell'eventus damni, deducendo che la corte d'appello non avrebbe considerato che i beni ritenuti appartenere alla società di famiglia erano in realtà aggredibili dai creditori particolari del socio per effetto della proroga tacita della società di persone e, soprattutto, della sua trasformazione in s.r.l.; con il quinto motivo hanno reiterato la doglianza sull'eventus damni proponendo una ricostruzione fattuale alternativa; con il sesto e il settimo hanno lamentato la violazione dell'art. 100 c.p.c., assumendo che, in difetto di pregiudizio alla garanzia patrimoniale, il creditore sarebbe privo di interesse ad agire in revocatoria. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i motivi: i primi due perché fondati su una questione non discussa tempestivamente nei gradi di merito e comunque prospettata in cassazione come novum; il terzo e il quarto perché introducevano anch'essi un novum sulla trasformazione societaria; il quinto perché mirava a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità; gli ultimi due perché presupponevano l'assenza di eventus damni, in contrasto con l'accertamento di merito, e quindi non coglievano la ratio decidendi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le spese di cassazione compensate per la particolarità dell'esito dei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'esito favorevole al creditore cessionario nel giudizio di merito. Ha ritenuto che le censure non fossero ammissibili perché, in larga parte, introducevano fatti nuovi o una diversa ricostruzione della vicenda rispetto a quanto accertato dal giudice di appello, e perché i motivi fondati sull'art. 100 c.p.c. presupponevano proprio quel difetto di eventus damni che la corte territoriale aveva invece escluso. Ha compensato le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per introdurre in cassazione un fatto non tempestivamente discusso nei giudizi di merito o per superare i limiti del thema decidendum; la censura è inammissibile se si fonda su un novum.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può servire a proporre una diversa ricostruzione fattuale della controversia; se la doglianza mira a rimettere in discussione gli accertamenti di merito, è inammissibile.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla posizione dei creditori particolari del socio di società di persone e alla possibilità di tutela sul patrimonio o sulla quota sociale.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'assunto per cui i creditori particolari del socio potrebbero agire sulla quota sociale secondo le regole proprie della società di persone.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che, in caso di proroga della società, i creditori particolari del socio possono chiedere la liquidazione della quota.
Richiamato dai ricorrenti come parametro della garanzia patrimoniale e dell'aggressione delle utilità riconducibili al debitore.
La revocatoria presuppone la sussistenza dell'eventus damni; la censura che presuppone la sua insussistenza è inammissibile quando il giudice di merito lo abbia invece accertato.
L'interesse ad agire viene contestato dai ricorrenti sul presupposto dell'assenza di pregiudizio patrimoniale, ma la Corte rileva che la doglianza è incompatibile con l'accertamento dell'eventus damni compiuto dal giudice di merito.
art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Richiamato nel racconto processuale in relazione ai termini concessi dopo la rimessione in decisione della causa in appello.
Richiamato dai ricorrenti per collocare temporalmente la produzione documentale su cui fondavano alcune censure.
Richiamato implicitamente nel contesto della discussione sull'accertamento dell'eventus damni e sulla prova delle circostanze rilevanti.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la pignorabilità/aggredibilità delle utilità della debitrice da parte dei creditori personali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito introdurre un fatto nuovo o una diversa sequenza fattuale non tempestivamente dedotta e discussa nei gradi di merito, neppure sotto la veste del vizio di omesso esame o della violazione di legge.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di un errore giuridico, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. presuppone l'accertamento dell'eventus damni; una censura che ne affermi l'insussistenza è inconferente se il giudice di merito lo ha positivamente accertato.
- La deduzione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. è improcedibile/inammissibile se costruita sul presupposto fattuale opposto a quello definitivamente accertato dal giudice di merito.
- La trasformazione societaria o la proroga della società, se invocate come fatti decisivi, devono risultare ritualmente introdotte e discusse nel processo; altrimenti non possono essere valorizzate per censurare la sentenza in cassazione.
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