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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33435/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Roma applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, 271 e 191 c.p.p., nonché degli artt. 4, comma 1, lettere b) e c), e 10, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sostenendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali e l'apparenza della motivazione. Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 10, comma 2, e 29 del d.lgs. n. 159 del 2011, deducendo che la Corte d'appello avesse motivato in modo apparente sui fatti posti a fondamento della pericolosità sociale e avesse violato i principi di autonomia del giudizio di prevenzione, ne bis in idem, legalità e determinatezza. Il terzo e il quarto motivo denunciavano la violazione degli artt. 4, comma 1, lettera c), 1, lettere a) e b), e 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, assumendo l'assenza o apparenza della motivazione circa la sussistenza dei presupposti della misura. La difesa ha poi depositato una memoria insistendo sull'ammissibilità e fondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo. Ha affermato che, nel procedimento di prevenzione, sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali già dichiarate utilizzabili nel giudizio penale di cognizione, senza necessità di una nuova valutazione del giudice della prevenzione sulla loro conformità all'ordinamento. Il giudice della prevenzione deve verificare soltanto la capacità dimostrativa delle intercettazioni ai fini del giudizio di pericolosità. Non sussiste inoltre un obbligo del giudice di acquisire d'ufficio i decreti autorizzativi delle captazioni, spettando alla parte che deduce l'inutilizzabilità l'onere di allegarli o comunque di dimostrare il vizio e la sua incidenza decisiva sul compendio indiziario. Il motivo era altresì generico, anche perché il provvedimento richiamava ulteriori dichiarazioni accusatorie. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati o generici: la Corte d'appello aveva indicato gli elementi di fatto tratti dai procedimenti penali richiamati, posti a fondamento della qualificazione del proposto come soggetto socialmente pericoloso. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; non è quindi deducibile il vizio di motivazione, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, che la Corte ha escluso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento di prevenzione; la Corte ha ritenuto utilizzabili le captazioni già dichiarate utilizzabili nel giudizio penale di cognizione.

  • art. 271 c.p.p.

    Richiamato quale parametro della disciplina dell'inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha escluso la necessità di una nuova verifica della loro utilizzabilità nel procedimento di prevenzione quando essa sia stata già accertata nel giudizio penale.

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di inutilizzabilità della prova; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 4, comma 1, lettere b) e c), d.lgs. n. 159/2011

    Individua le categorie di pericolosità ritenute applicabili dal giudice di merito al proposto.

  • art. 1, lettere a) e b), d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato in relazione alla qualificazione del proposto come soggetto socialmente pericoloso.

  • art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159/2011

    Il comma 3 è richiamato per delimitare il ricorso per cassazione alla violazione di legge nel procedimento di prevenzione; il comma 2 è richiamato quanto ai motivi di impugnazione e alla motivazione del provvedimento.

  • art. 29 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'autonomia del procedimento di prevenzione e al divieto di bis in idem; la censura è stata respinta.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato per confermare che in sede di legittimità, nel procedimento di prevenzione, sono deducibili soltanto violazioni di legge.

  • art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.

    La Corte ha escluso che il vizio di motivazione sia deducibile nel ricorso contro provvedimenti di prevenzione, salvo motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione sono utilizzabili i risultati di intercettazioni telefoniche e ambientali la cui utilizzabilità sia stata accertata nel giudizio penale di cognizione, senza che il giudice della prevenzione debba compiere una nuova verifica della loro conformità all'ordinamento; resta necessaria la valutazione della loro capacità dimostrativa ai fini del giudizio di pericolosità.
  • Il giudice della prevenzione non ha l'obbligo di acquisire d'ufficio i decreti autorizzativi delle intercettazioni; la parte che deduce l'inutilizzabilità deve allegare gli elementi necessari a dimostrarla e chiarire l'incidenza decisiva del vizio sul complessivo compendio indiziario, altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge; il vizio di motivazione non è deducibile, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
  • Non ricorre motivazione apparente quando il provvedimento di prevenzione individua gli elementi di fatto, anche tratti da procedimenti penali, sui quali fonda la valutazione di pericolosità sociale.
  • La deduzione dell'inutilizzabilità di una prova deve essere specifica e deve indicare la concreta decisività dell'atto contestato rispetto all'intero compendio valutato dal giudice; la mera formulazione assertiva non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeProveImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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