Ordinanza n. 45/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza contingibile e urgente n. 2026-69 del 22.01.2026, adottata dal Sindaco pro tempore del Comune di Ferrara “ai sensi dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per motivi di pubblica e privata incolumità. Dichiarazione di inagibilità del fabbricato condominiale denominato “Grattacielo” – Torre C “Grattacielo” avente accesso da Viale Costituzione n. 12 - Viale Cavour 177 – Via Felisatti 5”; - ove occorrer possa, del verbale del 19 gennaio 2026 del Comando Provinciale dei vigili del Fuoco di Ferrara, avente a oggetto “Pratica VVF n. 5164. Sopralluoghi disposti nell’ambito degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. 139/2006. Comunicazione di pericolo di incendio e di inosservanza della normativa di prevenzione incendi”; - di ogni ulteriore atto e provvedimento antecedente, consequenziale o comunque connesso, anche, allo stato, non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Ferrara che ha dichiarato l’inagibilità delle unità immobiliari della Torre C del complesso “Grattacielo” fino all’adeguamento delle condizioni di sicurezza antincendio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, con cui è stata dichiarata l’inagibilità del fabbricato condominiale “Grattacielo” – Torre C, nonché il verbale del Comando provinciale dei vigili del fuoco relativo ai sopralluoghi e alla comunicazione di pericolo di incendio e inosservanza della normativa di prevenzione incendi. Dal testo emergono contestazioni rivolte all’adeguatezza dell’atto e dell’istruttoria, ma non sono specificati i singoli motivi di ricorso né le relative censure articolate.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la sospensione perché l’ordinanza impugnata risultava adeguatamente motivata ed era stata preceduta da un’adeguata istruttoria dei vigili del fuoco. I sopralluoghi avevano evidenziato la fatiscenza strutturale e impiantistica del complesso, con rischi concreti in caso di incendio, configurando una situazione di grave pericolo per l’incolumità dei cittadini. Il Collegio non ha ravvisato elementi per contestare le valutazioni tecniche dei vigili del fuoco, recepite dal Comune, secondo cui la sicurezza degli occupanti delle Torri A, B e C non era garantita. È stata quindi ritenuta giustificata la dichiarazione di inagibilità delle unità immobiliari fino all’adeguamento delle condizioni di sicurezza alle norme antincendio. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
per motivi di pubblica e privata incolumità
La disposizione è indicata quale base normativa dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata per fronteggiare la situazione di grave pericolo derivante dalle condizioni di sicurezza antincendio del fabbricato.
Sopralluoghi disposti nell’ambito degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. 139/2006
Le disposizioni sono richiamate come base dei sopralluoghi e degli accertamenti svolti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco.
La norma è richiamata quale disciplina della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, un provvedimento sindacale che dichiari l’inagibilità di un edificio per ragioni di pubblica e privata incolumità può ritenersi assistito da adeguata motivazione quando individui le condizioni di pericolo e recepisca gli esiti di un’istruttoria tecnica dei vigili del fuoco.
- La documentata fatiscenza strutturale e impiantistica di un edificio, associata a concreti rischi in caso di incendio e alla mancata garanzia della sicurezza degli occupanti, integra una situazione di grave pericolo idonea a giustificare, in sede cautelare, il mantenimento della dichiarazione di inagibilità fino all’adeguamento delle condizioni di sicurezza antincendio.
- In sede cautelare, in assenza di specifici elementi tecnici contrari, il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle specialistiche dei vigili del fuoco recepite dall’amministrazione.
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