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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14279/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato associativo a carico di Raffaele Persechino e ha confermato le condanne per riciclaggio (capo B e capo E). Raffaele deduce più motivi: vizio di motivazione sulla declaratoria di prescrizione/estinzione del reato associativo (art. 129 c.p.p.), insufficiente o contraddittoria motivazione sui reati di riciclaggio (B ed E) relativi alla disponibilità dei veicoli, alla sostituzione e punzonatura dei numeri identificativi e alla prova della rottamazione in Germania, violazioni di legge in ordine alla determinazione della pena (artt. 1 e 132 c.p.) e nullità connesse, nonché censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Mario contesta in particolare la mancanza di prova della rottamazione del veicolo in Germania e, quindi, l'insussistenza del delitto presupposto necessario per la configurazione del riciclaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere fondamentalmente infondati o per censure non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta la declaratoria di estinzione per prescrizione rispetto al capo associativo, applicando i limiti giurisprudenziali sull'uso dell'art. 129 c.p.p. (richiesta «constatazione» ictu oculi). Ha inoltre confermato che la valutazione delle emergenze probatorie compiuta dai giudici di merito (tamponamenti ai numeri identificativi, presenza di parti di veicolo provento di furto, documenti riferibili a vettura rottamata, intercettazioni che dimostrano i contatti e l'interessamento per le riparazioni) non è sindacabile in sede di cassazione se si traduce in una diversa lettura del fatto. Quanto al calcolo della pena, la Corte ha ritenuto legittima la riforma operata in appello che ha corretto un evidente errore del primo giudice, e ha osservato che in assenza di impugnazione del P.M. non è possibile riformare in pejus una pena risultata più favorevole per l'imputato. La Corte ha infine confermato i principi secondo cui, ai fini del reato di riciclaggio, non è necessaria la prova giudiziale del delitto presupposto purché esso risulti astrattamente configurabile sulla base degli elementi acquisiti.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    norma sostanziale richiamata in relazione al reato di associazione a delinquere; la sentenza d'appello ha dichiarato estinto tale capo per prescrizione per Raffaele Persechino

  • art. 129 cod. proc. pen.

    la Corte ricorda che la declaratoria di estinzione del reato con assoluzione ai sensi dell'art.129 c.p.p. è ammessa solo quando l'assenza della prova sia evidente dagli atti (constatazione "ictu oculi"); nel caso di specie l'appello ha motivato adeguatamente la declaratoria di estinzione

  • art. 110 cod. pen.

    richiamata con riferimento al concorso di persone, ma la Corte sottolinea che le valutazioni circa i ruoli e i contatti fra indagati sono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se fondate su prova

  • art. 648bis cod. pen.

    norma relativa al delitto di riciclaggio richiamata dalle difese; la Corte ribadisce che per il riciclaggio è sufficiente che il delitto presupposto sia almeno astrattamente configurabile sulla base degli elementi acquisiti

  • art. 1 cod. pen.

    richiamato nelle doglianze sulla determinazione della pena; la Corte ricorda i limiti al sindacato della Cassazione sulla pena più favorevole inflitta dal primo giudice se non impugnata dal P.M.

  • art. 132 cod. pen.

    norma sulla determinazione della pena; la Corte ha esaminato la legittimità del nuovo calcolo operato in appello e ne ha condiviso l'esito, rilevando l'impossibilità di aggravare la posizione dell'imputato senza impugnazione del P.M.

  • art. 25 Cost.

    richiamato dalla difesa in rapporto alle garanzie penali; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione rilevante ai fini della cassazione

  • art. 604 cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa in relazione a presunti errori nel calcolo della pena; la Corte ha ritenuto la censura infondata o non sindacabile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata all'esito per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali di cassazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta le prove: le doglianze che chiedono una diversa ricostruzione probatoria sono, di regola, inammissibili in cassazione.
  • La declaratoria di estinzione del reato con assoluzione ex art.129 c.p.p. è ammessa solo quando l'assenza della prova sia evidente dagli atti (valutazione di tipo 'ictu oculi'), non quando sia necessario un nuovo approfondimento probatorio.
  • Per il reato di riciclaggio non è richiesta la condanna del delitto presupposto: basta che la provenienza del bene da reato risulti almeno astrattamente configurabile sulla base degli elementi acquisiti (prove dirette o indizi significativi).
  • La Corte di appello, quale giudice di merito con cognizione piena, può correggere errori materiali o di calcolo della pena operati in primo grado; tuttavia la Cassazione non può aggravare la posizione dell'imputato aumentando una pena 'più favorevole' inflitta in primo grado se il P.M. non ha proposto gravame.
  • Documenti, riscontri tecnici (es. contraffazione di numeri identificativi, sostituzione di lamierati), parti di veicoli riconducibili a furti e comportamenti evasivi (es. sparizione del veicolo alla richiesta degli operanti) possono concorrere a formare un quadro indiziario idoneo a configurare il reato di riciclaggio anche in assenza di una prova piena della 'rottamazione' o del singolo delitto presupposto.
  • Le censure sul vulnus motivazionale sono ammissibili in cassazione solo se attengono a violazioni di legge o a vizi formali della motivazione; l'omesso esame di un motivo di appello non è automaticamente idoneo a fondare annullamento se il motivo è implicitamente assorbito dalla ratio della sentenza.

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