Sentenza n. 2794/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della comunicazione di aggiudicazione protocollo IA.2025.0057956 del 03/07/2025; della determina n. 555 del 3 luglio 2025, di tutti i verbali di gara, nonché della nota protocollo ARIA IA.2025.0016689 del 21/02/2025 di proposta di nomina dei componenti della commissione giudicatrice per la procedura ARIA_2024_064, della determinazione n. 147 del 24/02/2025 di nomina dei componenti della commissione giudicatrice della procedura ARIA_2024_064; del verbale di sorteggio dei nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, e, comunque, di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, tutti i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione, nonché il capitolato e/o qualunque altro atto di gara, ove interpretabile nel senso di ritenere correttamente esercitato dalla commissione giudicatrice il proprio operato, nonché: - in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente stipulato), di cui si fa espressa richiesta; - in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l'accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e degli atti impugnati, con riserva di azione risarcitoria da esercitare ex post con separato giudizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HOSPITAL SERVICE S.R.L. il 25\3\2026 : per l’annullamento - della comunicazione di aggiudicazione protocollo IA.2025.0057956 del 03/07/2025, della determina n. 555 del 3 luglio 2025, di tutti i verbali di gara, nonché della nota protocollo ARIA IA.2025.0016689 del 21/02/2025 di proposta di nomina dei componenti della commissione giudicatrice per la procedura ARIA_2024_064, della determinazione n. 147 del 24/02/2025 di nomina componenti commissione giudicatrice della procedura ARIA_2024_064, del verbale di sorteggio dei nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, e in ogni caso dell’aggiudicazione della gara e di tutti gli atti alla stessa in qualunque modo connessi, e, comunque, di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli so-praindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, tutti i verbali di gara (con particolare riguardo al verbale di seduta riservata n.3 ed alla griglia al-legata al medesimo), la proposta di aggiudicazione, nonchè il capitolato e/o qualunque al-tro atto di gara, ove interpretabile nel senso di ritenere correttamente esercitato dalla S.A. e dalla Commissione giudicatrice il proprio operato, nonché: - in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto e il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente stipulato), di cui si fa espressa richiesta; - in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l’accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e degli atti impugnati, con riserva di azione risarcitoria da esercitare ex post con separato giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione della gara per il servizio di lavanolo delle dotazioni del personale PSAL, con i relativi verbali e atti di nomina della commissione giudicatrice
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda nella procedura di gara, ha impugnato l'aggiudicazione in favore della controinteressata, deducendo: 1) violazione dell'art. 93 del d.lgs. 36/2023, difetto di motivazione, travisamento e ingiustizia manifesta, per asserita incompetenza tecnica dei componenti della commissione e per erronea attribuzione dei punteggi relativi alla struttura logistica e al sistema informativo; 2) con motivi aggiunti, dopo l'ostensione dell'offerta tecnica della controinteressata, violazione della lex specialis e del capitolato per incompletezza della documentazione tecnica, mancata produzione di rapporti di prova di laboratorio, certificazioni incomplete e omessa documentazione relativa ai CAM, con conseguente non conformità dell'offerta ai requisiti minimi; 3) violazione dell'art. 17.2 del disciplinare, del chiarimento n. 13 e dei principi di par condicio e non discriminazione, poiché la controinteressata avrebbe presentato una relazione tecnica di 40 pagine a fronte del limite massimo di 20 pagine, ottenendo un indebito vantaggio.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha esaminato prioritariamente i motivi aggiunti. Quanto alla documentazione tecnica, ha rilevato che la lex specialis non richiedeva, a pena di esclusione, la produzione di rapporti di prova di laboratorio o di ulteriori certificazioni: l'art. 17.2 del disciplinare individuava nella relazione tecnica il mezzo di prova dei requisiti minimi, consentendo un accertamento cartolare. L'art. 105 del d.lgs. 36/2023 e l'allegato II.8 confermano che la stazione appaltante può, ma non deve necessariamente, richiedere rapporti di prova o certificati. La contestazione relativa alla certificazione OEKO-TEX è stata respinta perché ARIA aveva verificato oggettivamente la veridicità della certificazione mediante il sito ufficiale. La censura sui CAM è stata ritenuta generica, non indicando quali documenti fossero concretamente richiesti e mancanti. Quanto al limite di pagine, il TAR ha affermato che l'esclusione o l'oscuramento delle pagine eccedenti richiedono una previsione espressa della lex specialis. Nel caso concreto, la clausola dell'art. 17.2 collegava la sanzione dell'esclusione all'omessa presentazione della relazione tecnica, non al superamento del limite di lunghezza. Il chiarimento n. 13, pertanto, era legittimo nel precisare che il limite di 20 pagine non era previsto a pena di esclusione. Anche l'interpretazione di pagina come foglio fronte-retro risultava compatibile con l'uso comune e con il principio del favor partecipationis. Quanto al ricorso introduttivo, il TAR ha escluso l'incompetenza della commissione: non è necessaria una perfetta corrispondenza tra competenze dei commissari e ogni singolo profilo dell'oggetto contrattuale, essendo sufficiente una competenza complessiva e complementare idonea a valutare la gara. I componenti, provenienti da strutture di provveditorato, economato, acquisti e gestione tecnico-patrimoniale di aziende sanitarie, possedevano esperienza adeguata; il servizio di lavanolo è stato ricondotto al settore delle forniture sanitarie e la gara aveva contenuto prevalentemente logistico-organizzativo. Sono state inoltre ritenute non manifestamente illogiche le valutazioni tecniche sui punteggi: la preferenza per gli armadietti personalizzati rispetto al carrello intelligente e per l'applicazione accessibile da smartphone rispetto all'accesso tramite computer rientrava nella discrezionalità tecnica della commissione e non presentava profili di arbitrarietà, irrazionalità o travisamento manifesto. Il TAR ha quindi respinto le domande di annullamento, di declaratoria di inefficacia del contratto e di aggiudicazione o subentro. Le spese sono state compensate in ragione dell'incertezza giurisprudenziale sulla questione della lunghezza della relazione tecnica.
Norme richiamate
La disposizione è stata richiamata in relazione alla composizione e alla competenza della commissione giudicatrice; la censura di incompetenza è stata respinta perché la competenza deve essere valutata complessivamente e in termini di complementarietà rispetto all'oggetto della gara.
1. I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all’allegato II.8.
La norma, unitamente all'allegato II.8, consente alla stazione appaltante di richiedere rapporti di prova o certificati come mezzi di prova della conformità, ma non impone che tali documenti siano sempre richiesti.
Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell’offerta.
La scelta dei mezzi di prova della conformità dell'offerta rientra nella discrezionalità della stazione appaltante; è legittimo anche un sistema di verifica esclusivamente cartolare quando previsto dalla lex specialis.
art. 58 direttiva 2014/24/UE
le amministrazioni devono indicare nella documentazione di gara i requisiti minimi e i mezzi di prova richiesti
I requisiti minimi e i relativi mezzi di prova devono essere indicati nella documentazione di gara; non possono essere pretese, a pena di esclusione, modalità di prova non previste.
art. 60, par. 4, direttiva 2014/24/UE
le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate con uno o più mezzi di cui all'allegato XII, parte II
La prova delle capacità tecniche può avvenire mediante i mezzi indicati dalla disciplina di gara e dalla normativa, in funzione della natura e dell'importanza del servizio.
art. 17.2 del disciplinare di gara
relazione tecnica ... di lunghezza massima 20 pagine ... da cui sia possibile evincere il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Capitolato Tecnico
La relazione tecnica costituisce il mezzo di prova dei requisiti minimi, ma la sanzione dell'esclusione prevista nella clausola riguarda la mancata presentazione della relazione e non il superamento del limite di pagine, in assenza di una previsione esplicita.
art. 23 del disciplinare di gara
Qualora non sia comprovata la sussistenza di anche uno solo dei requisiti minimi previsti a pena di esclusione, la Commissione Giudicatrice procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del concorrente
La clausola disciplina le conseguenze dell'accertata mancanza dei requisiti minimi, ma non stabilisce specifiche modalità di prova ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 17.2.
art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
È richiamato dal disciplinare quale disposizione applicabile alla comunicazione dell'esclusione conseguente all'accertata mancanza dei requisiti minimi.
Sono stati invocati dalla ricorrente per ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, domande rimaste assorbite dal rigetto delle censure di illegittimità dell'aggiudicazione.
Massime di principio
- I requisiti minimi dell'offerta e i relativi mezzi di prova devono risultare dalla documentazione di gara; non possono essere imposti a pena di esclusione rapporti di prova, certificazioni o altri documenti non richiesti espressamente dalla lex specialis.
- La scelta della stazione appaltante di verificare cartolarmente la conformità dell'offerta è legittima quando la documentazione di gara individua nella relazione tecnica il mezzo di prova dei requisiti minimi e non prescrive ulteriori verifiche o certificazioni.
- Il superamento del limite massimo di pagine della relazione tecnica non comporta l'esclusione dell'offerta né l'oscuramento delle pagine eccedenti quando la lex specialis non prevede espressamente tale sanzione; una clausola che collega l'esclusione alla presentazione della relazione riguarda l'omessa produzione dell'elaborato, non il suo contenuto o la sua lunghezza.
- In assenza di una specifica previsione espulsiva, le espressioni della lex specialis relative al numero di pagine devono essere interpretate secondo il significato comune e, in caso di ambiguità, secondo il principio del favor partecipationis.
- La competenza della commissione giudicatrice non richiede una perfetta corrispondenza tra la professionalità dei singoli commissari e ogni specifico profilo dell'oggetto contrattuale: è sufficiente una competenza complessiva, anche complementare, idonea a consentire valutazioni tecniche adeguate alla gara.
- Le valutazioni della commissione sulle offerte tecniche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento palese dei fatti.
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