Cassazione Civile, Ordinanza n. 02350/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Nel giudizio di verifica del passivo, un ex sindaco di una società poi fallita chiedeva l'ammissione al passivo del compenso maturato per l'incarico di controllo, con collocazione privilegiata. Il giudice delegato aveva respinto la domanda per mancanza di prova dell'attività, della pattuizione del compenso e, comunque, per la ritenuta assenza di un'utile attività di vigilanza su una società già in crisi. In opposizione, il tribunale aveva invece accolto la domanda, ritenendo provata sia la carica ricoperta sia l'attività svolta, non contestato il criterio di determinazione del compenso, e infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal fallimento. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla vigilanza dei sindaci, sostenendo che il tribunale aveva erroneamente escluso la possibilità di opporre la carenza di vigilanza pur a fronte di operazioni gestorie anomale e pregiudizievoli; 2) violazione dell'art. 1460 c.c., dell'art. 112 c.p.c. e delle regole sull'onere della prova, assumendo che, una volta allegato l'inadempimento del sindaco, spettasse a quest'ultimo provare il corretto adempimento; 3) violazione delle norme sulla responsabilità e vigilanza sindacale e dell'art. 2409 c.c.; 4) omessa pronuncia sul privilegio richiesto ex art. 2751-bis c.c. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbiti gli altri due, affermando che il curatore può opporre l'eccezione d'inadempimento al professionista che chieda il compenso, limitandosi ad allegare e provare, in relazione alle circostanze concrete, la negligente o incompleta esecuzione della prestazione di vigilanza; spetta invece al sindaco dimostrare l'esatto adempimento, cioè di avere effettivamente esercitato tutti i poteri-doveri di controllo e reazione richiesti dalla situazione. Il tribunale aveva invece escluso l'inadempimento valorizzando solo l'assenza di un nesso causale tra omissioni e aumento del passivo e la generica attività di sollecitazione svolta dal collegio sindacale, senza verificare se la vigilanza fosse stata concreta, tempestiva ed effettiva. Per questo la Corte ha cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Como in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Como, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di ammissione al passivo e per la regolazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto erroneo il ragionamento del tribunale nella parte in cui aveva escluso l'eccezione di inadempimento del fallimento senza applicare correttamente il riparto dell'onere probatorio e senza accertare in concreto se il sindaco avesse adempiuto ai propri doveri di vigilanza con la diligenza professionale richiesta.
Norme richiamate
l'eccezione di inadempimento può essere opposta al professionista che chieda il compenso anche per adempimento inesatto; il debitore eccipiente deve allegare l'altrui inadempimento, mentre incombe sul creditore dimostrare il proprio esatto adempimento
il dovere di vigilanza dei sindaci riguarda la legittimità delle scelte gestorie e la correttezza del procedimento decisionale, non la convenienza economica delle scelte imprenditoriali
i sindaci devono esercitare poteri informativi e ispettivi concreti, non limitarsi a una vigilanza meramente formale
richiamato nell'ambito delle norme sulla vigilanza sindacale oggetto di doglianza
tra gli strumenti reattivi disponibili ai sindaci vi è la convocazione dell'assemblea
il sindaco risponde se non esercita con diligenza professionale i poteri-doveri inerenti alla carica; l'adempimento richiede attivazione effettiva di tutti gli strumenti di controllo e reazione
la denuncia al tribunale costituisce uno degli strumenti di reazione potenzialmente esigibili, ove proponibile; la sua mancata proposizione può integrare inadempimento se dovuta
richiamato dal ricorrente come norma sulla disciplina del controllo societario nelle s.r.l.
richiamato nel primo motivo in relazione alle iniziative impugnatorie contro decisioni societarie illegittime
invocato in tema di valutazione delle prove e onere probatorio
invocato per omessa pronuncia e per l'asserita errata impostazione della difesa del tribunale
il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo rappresentato dall'adempimento
richiamato per il privilegio del credito del professionista, ma la relativa questione è stata assorbita
la diligenza esigibile dal sindaco-professionista è quella qualificata del professionista
l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata dal curatore anche se l'azione corrispondente sarebbe prescritta
Massime di principio
- Nel giudizio di ammissione al passivo del compenso vantato da un professionista, il curatore può opporre l'eccezione di inadempimento deducendo e provando, in relazione alle circostanze concrete, la mancata o inesatta esecuzione della prestazione; una volta sollevata l'eccezione, spetta al professionista dimostrare di avere esattamente adempiuto.
- L'adempimento del sindaco non si esaurisce in adempimenti formali o burocratici, ma richiede un controllo effettivo, tempestivo e professionale sulla gestione, con esercizio di tutti i poteri informativi, ispettivi e reattivi che l'ordinamento gli attribuisce.
- Il dovere di vigilanza sindacale concerne la legittimità delle scelte gestorie e la correttezza del procedimento decisionale, non la valutazione di convenienza economica delle scelte imprenditoriali.
- La mancata reazione dei sindaci di fronte a irregolarità o segnali d'allarme può integrare di per sé inadempimento, anche se non sia ancora stato accertato un danno risarcibile o una responsabilità in separata azione.
- Ai fini dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non occorre che l'inadempimento altrui sia grave o dannoso come per la risoluzione o il risarcimento: è sufficiente che la prestazione sia stata inesatta o non funzionale alla soddisfazione dell'interesse contrattuale, nei limiti della buona fede.
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