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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00045/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società creditrice per ottenere l'ammissione in prededuzione di un credito relativo a prestazioni rese per la continuazione dell'esercizio dell'impresa in forza di convenzioni stipulate in precedenza. La procedura di amministrazione straordinaria della debitrice era stata convertita in fallimento nel corso del giudizio, con conseguente interruzione del processo e successiva riassunzione da parte dell'opponente. Il curatore del fallimento ha poi impugnato il decreto del Tribunale che aveva accolto l'opposizione, con due motivi: primo, deducendo la nullità del procedimento per asserita estinzione del giudizio, sostenendo che il termine per la riassunzione dovesse decorrere dalle comunicazioni inviate dal curatore ai creditori e non dalla dichiarazione d'interruzione resa in udienza; secondo, denunciando violazione degli artt. 20 e 52 del d.lgs. n. 270/1999, contestando che i crediti fossero posteriori all'apertura della procedura e quindi prededucibili, e lamentando che il Tribunale avesse fatto riferimento alle scadenze indicate nelle fatture anziché al momento di esecuzione delle prestazioni o di emissione delle fatture.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel caso di interruzione automatica del processo per fallimento, il termine per la riassunzione non decorre automaticamente dall'evento, ma dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza delle parti; nel caso concreto, la riassunzione era tempestiva perché effettuata entro tre mesi dalla dichiarazione resa in udienza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura mirava in sostanza a contestare un accertamento di fatto sulla posteriorità dei crediti rispetto all'apertura della procedura, senza articolare un vizio motivazionale nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione. È stata quindi confermata l'ammissione del credito in prededuzione e il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. n. 270/1999

    consente la prededuzione dei crediti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa nell'amministrazione straordinaria.

  • art. 52 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato come base della prededuzione dei crediti maturati nel corso della procedura, in rapporto alla funzionalità delle prestazioni all'attività d'impresa.

  • art. 43, terzo comma, r.d. n. 267/1942

    la dichiarazione di fallimento determina l'interruzione automatica del processo pendente.

  • art. 305 c.p.c.

    il termine di riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, qui individuata nella dichiarazione resa in udienza, non nelle comunicazioni extraprocessuali del curatore.

  • art. 303 c.p.c.

    la riassunzione del processo interrotto deve avvenire secondo le regole del procedimento interrotto.

  • art. 176, secondo comma, c.p.c.

    la dichiarazione di interruzione può ritenersi conosciuta per effetto della pronuncia in udienza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare la nullità del procedimento di primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per delimitare il vizio motivazionale deducibile in cassazione dopo la riforma del 2012.

  • art. 71, comma secondo, d.lgs. n. 270/1999

    la conversione in fallimento comporta la sostituzione del commissario straordinario con il curatore nominato dal tribunale.

  • art. 92 legge fall.

    le comunicazioni del curatore ai creditori sono state ritenute estranee al processo interrotto e quindi inidonee a far decorrere il termine di riassunzione.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    richiamati dal giudice di merito a sostegno dell'interpretazione che collega la decorrenza del termine alla conoscenza effettiva dell'evento interruttivo e alla necessità di certezza del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo in relazione agli oneri processuali conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di fallimento di una parte intervenuto nel corso del giudizio, l'interruzione è automatica, ma il termine per la riassunzione non decorre dall'evento in sé; occorre che la dichiarazione di interruzione sia portata a conoscenza delle parti secondo modalità idonee a integrare una conoscenza legale dell'evento.
  • Le comunicazioni effettuate dal curatore nell'ambito della procedura concorsuale, se svolte fuori dal processo interrotto, non sono di per sé sufficienti a far decorrere il termine di riassunzione del giudizio pendente.
  • Ai fini dell'ammissione in prededuzione nell'amministrazione straordinaria, rileva la funzionalità del credito alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e la posteriorità del credito rispetto all'apertura della procedura, secondo la disciplina speciale applicabile.
  • In cassazione, la contestazione di un accertamento sulla data di insorgenza del credito non può essere veicolata come violazione di legge se in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; occorre dedurre un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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