Cassazione Civile, Sentenza n. 29134/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento n. 298.2010.00097800.01 per l'anno d'imposta 2005. Riscossione Sicilia deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione (art. 26 d.P.R. 602/1973, art. 139 c.p.c. e connessi) e la mancata considerazione della validità della consegna tramite raccomandata con avviso di ricevimento; contestava inoltre la valutazione dei presunti vizi formali della notifica richiamando disposizioni del codice di procedura civile e norme sul processo tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso ritenendo erronea la statuizione della CTR sulla inesistenza della notifica. Ha ribadito il principio secondo cui la notificazione della cartella esattoriale può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviato dal concessionario e che la consegna è perfezionata alla data risultante dall'A/R; la firma sull'avviso, anche se illeggibile o priva dell'indicazione del rapporto del consegnatario, produce presunzione di regolare consegna salvo querela di falso. Inoltre, anche un eventuale vizio formale sarebbe stato sanato dalla proposizione dell'originario ricorso davanti alla CTP ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La sentenza impugnata viene cassata e la causa rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
seconda parte del comma 1: possibilità per il concessionario di notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento
La notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata dal concessionario è valida e si perfeziona alla data indicata sull'avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notificazione
regole sulla sottoscrizione e indicazione della qualità del consegnatario nell'avviso di ricevimento
La firma sull'avviso di ricevimento, anche se illeggibile e senza indicazione esplicita della qualità del consegnatario, fa presumere la consegna al destinatario fino a querela di falso; non integra di per sé le ipotesi di nullità previste dall'art. 160 c.p.c.
nullità della notificazione
I vizi formali non determinano automaticamente la nullità della notificazione se non rientrano nelle ipotesi previste dalla norma; inoltre, eventuali nullità possono essere sanate ex art. 156 c.p.c.
sanatoria dei vizi processuali
La proposizione del ricorso davanti alla CTP sanifica eventuali vizi formali della notificazione della cartella, impedendo che tali vizi producano l'annullamento dell'atto
artt. 16, 20 e 53 d.lgs. n. 546/1992
norme sul processo tributario e sulle modalità di notificazione degli atti processuali
Nella notificazione del gravame mediante piego raccomandato si applicano le regole postali: l'avviso di ricevimento comprovante la consegna è idoneo a validare la notificazione
art. 7, comma 2, legge n. 890/1982
individuazione delle persone cui può essere consegnato il piego
Se il piego è consegnato a persona rientrante tra quelle indicate dalla norma, la consegna è valida; non è necessario dimostrare oltre la sottoscrizione sull'A/R
artt. 148, 149 c.p.c., art. 2719 c.c., artt. 112, 113 c.p.c., art. 43 d.lgs. n. 82/2005
Richiamate dal ricorrente per censurare la decisione della CTR, ma la Corte ha ritenuto superfluo il loro richiamo ai fini della validità della notificazione tramite raccomandata A/R e della sua efficacia processuale
Massime di principio
- La cartella esattoriale può essere validamente notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata dal concessionario; la data sull'A/R fa piena prova della notificazione.
- La firma sull'avviso di ricevimento, anche se illeggibile o senza indicazione esplicita della qualità del sottoscrittore, produce presunzione di regolare consegna fino alla querela di falso.
- La consegna a persona presente al domicilio o a familiare reperito al domicilio eletto è sufficiente a validare la notificazione salvo prova contraria della totale estraneità della persona.
- Eventuali vizi formali della notificazione possono essere sanati dalla proposizione dell'originario ricorso davanti alla CTP ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; pertanto la sola censura di nullità formale non sempre è risolutiva.
- Il concessionario deve conservare la matrice o copia della cartella e l'avviso di ricevimento per i termini previsti dalla norma e è in grado di dimostrare l'avvenuta notificazione esibendo tale documentazione.
- In casi dubbi il cittadino che contesta la validità della notifica deve proporre adeguata prova (anche querela di falso) per superare la presunzione di regolarità derivante dall'A/R.
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