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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29134/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento n. 298.2010.00097800.01 per l'anno d'imposta 2005. Riscossione Sicilia deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione (art. 26 d.P.R. 602/1973, art. 139 c.p.c. e connessi) e la mancata considerazione della validità della consegna tramite raccomandata con avviso di ricevimento; contestava inoltre la valutazione dei presunti vizi formali della notifica richiamando disposizioni del codice di procedura civile e norme sul processo tributario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso ritenendo erronea la statuizione della CTR sulla inesistenza della notifica. Ha ribadito il principio secondo cui la notificazione della cartella esattoriale può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviato dal concessionario e che la consegna è perfezionata alla data risultante dall'A/R; la firma sull'avviso, anche se illeggibile o priva dell'indicazione del rapporto del consegnatario, produce presunzione di regolare consegna salvo querela di falso. Inoltre, anche un eventuale vizio formale sarebbe stato sanato dalla proposizione dell'originario ricorso davanti alla CTP ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La sentenza impugnata viene cassata e la causa rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    seconda parte del comma 1: possibilità per il concessionario di notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento

    La notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata dal concessionario è valida e si perfeziona alla data indicata sull'avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notificazione

  • art. 139 c.p.c.

    regole sulla sottoscrizione e indicazione della qualità del consegnatario nell'avviso di ricevimento

    La firma sull'avviso di ricevimento, anche se illeggibile e senza indicazione esplicita della qualità del consegnatario, fa presumere la consegna al destinatario fino a querela di falso; non integra di per sé le ipotesi di nullità previste dall'art. 160 c.p.c.

  • art. 160 c.p.c.

    nullità della notificazione

    I vizi formali non determinano automaticamente la nullità della notificazione se non rientrano nelle ipotesi previste dalla norma; inoltre, eventuali nullità possono essere sanate ex art. 156 c.p.c.

  • art. 156 c.p.c.

    sanatoria dei vizi processuali

    La proposizione del ricorso davanti alla CTP sanifica eventuali vizi formali della notificazione della cartella, impedendo che tali vizi producano l'annullamento dell'atto

  • artt. 16, 20 e 53 d.lgs. n. 546/1992

    norme sul processo tributario e sulle modalità di notificazione degli atti processuali

    Nella notificazione del gravame mediante piego raccomandato si applicano le regole postali: l'avviso di ricevimento comprovante la consegna è idoneo a validare la notificazione

  • art. 7, comma 2, legge n. 890/1982

    individuazione delle persone cui può essere consegnato il piego

    Se il piego è consegnato a persona rientrante tra quelle indicate dalla norma, la consegna è valida; non è necessario dimostrare oltre la sottoscrizione sull'A/R

  • artt. 148, 149 c.p.c., art. 2719 c.c., artt. 112, 113 c.p.c., art. 43 d.lgs. n. 82/2005

    Richiamate dal ricorrente per censurare la decisione della CTR, ma la Corte ha ritenuto superfluo il loro richiamo ai fini della validità della notificazione tramite raccomandata A/R e della sua efficacia processuale

Massime di principio

  • La cartella esattoriale può essere validamente notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata dal concessionario; la data sull'A/R fa piena prova della notificazione.
  • La firma sull'avviso di ricevimento, anche se illeggibile o senza indicazione esplicita della qualità del sottoscrittore, produce presunzione di regolare consegna fino alla querela di falso.
  • La consegna a persona presente al domicilio o a familiare reperito al domicilio eletto è sufficiente a validare la notificazione salvo prova contraria della totale estraneità della persona.
  • Eventuali vizi formali della notificazione possono essere sanati dalla proposizione dell'originario ricorso davanti alla CTP ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; pertanto la sola censura di nullità formale non sempre è risolutiva.
  • Il concessionario deve conservare la matrice o copia della cartella e l'avviso di ricevimento per i termini previsti dalla norma e è in grado di dimostrare l'avvenuta notificazione esibendo tale documentazione.
  • In casi dubbi il cittadino che contesta la validità della notifica deve proporre adeguata prova (anche querela di falso) per superare la presunzione di regolarità derivante dall'A/R.

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